Ogni 4 minuti una coppia italiana divorzia. Il numero di matrimoni scende. L'età media degli sposi aumenta, di pari passo con il tasso di giovani che permangono in coabitazione con i genitori e rimandano la propria autonomia. Il costo della vita non incide certo positivamente sulla scelta di intraprendere un passo importante e costringe le giovani coppie ad attendere. Se l'uomo tradisce, generalmente lo fa con una donna; ne consegue che in molte case ad avere la coscienza sporca si è in numero pari. Almeno un figlio su dieci, secondo le statistiche nazionali, risulterebbe non essere figlio del papà ufficiale, ma questo i mariti italiani ancora lo ignorano. Nel frattempo nascono i nuovi poveri: generalmente di sesso maschile, con un divorzio alle spalle e una sentenza che incide a volte considerevolmente sulla loro indipendenza economica. Allegria!
L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CANONICO
Nel corso degli ultimi anni sono aumentate notevolmente le coppie che, avendo contratto matrimonio con rito cattolico, desiderano procedere al suo annullamento. E' utile quindi esaminarne brevemente alcune caratteristiche principali anche al fine di fare chiarezza su certi luoghi comuni non propriamente fondati. La dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico si ottiene a seguito di veri e propri processi che si svolgono presso i competenti tribunali ecclesiastici. Questi procedimenti canonici iniziano sempre con il deposito di un'istanza da parte di uno dei coniugi. A seguito della presentazione dell'istanza (cd. libello), il presidente del tribunale ecclesiastico decide se ammettere la domanda e iniziare quindi il processo vero e proprio: per far ciò valuta in modo preventivo e generico la rilevanza dei fatti addotti a sostegno della richiesta di nullità del matrimonio. Se da tale esame preventivo emerge che sussistono i requisiti necessari si instaura il processo vero e proprio sul quale, a onor del vero, si sono dette e si credono diverse cose, quasi sempre a sproposito. La convinzione comune ricorrente che riecheggia sulla bocca dei più è che solamente i ricchi possono ricorrere ai tribunali ecclesiastici per chiedere la nullità di matrimonio, ma non è così; infatti se si leggono le statistiche dei vari tribunali ecclesiastici, ci si rende conto che le parti richiedenti la nullità di matrimonio appartengono a tutti i ceti sociali: dal contadino al libero professionista, dal tossicodipendente nullatenente all'industriale, dall'umile pescatore alla principessa la cui storia appare su tutti i rotocalchi rosa e settimanali scandalistici. Tutti possono adire un tribunale ecclesiastico a prescindere dalla propria disponibilità economica. Infatti, lo stesso Codice di Diritto Canonico prevede la concessione del gratuito patrocinio o la riduzione delle spese sia per il tribunale sia per l'avvocato in casi specifici. Chi, invece, non ha diritto a tali agevolazioni, potrà certamente affrontare sia le spese processuali sia il patrocinio di un avvocato: vale infatti la pena inoltre ricordare che con le norme entrate in vigore nel 1998 riguardanti il patrocinio presso i Tribunali ecclesiatici, tutti coloro che desiderano adire un tribunale ecclesiastico sono stati messi in condizione di farlo in quanto sono state ridotte al minimo indispensabile le spese che prima gravavano sulle parti in causa e che adesso, nella massima parte, sono a carico della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Regionale.
SE i divorzi sono stabili o in lieve flessione, è in aumento il ricorso alla Sacra Rota per la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso.
Nel 2007 il tribunale ecclesiastico a livello nazionale ha evaso 4-5mila pratiche, con un incremento del 3-4%.
«Si tratta comunque di uno scarto contenuto - commenta l’avvocato Paola Mescoli - in Emilia Romagna ci attestiamo sui 190-200 casi. Quando ho iniziato io, trent’anni fa, a Reggio c’erano due richieste all’anno».
La Sacra Rota ha regole proprie, completamente diverse dalla giustizia civile: l’iter prevede due gradi obbligatori di giuidizio, secondo il principio del doppio esame (il primo grado a Modena, sede di riferimento per tutta l’Emilia, il secondo Bologna).
«Nell’interrogatorio la persona viene “svestita”, deve ripercorrere la storia d’amore fin dall’inizio e mettere sul tappeto le sue emozioni e il suo mondo; aspetti che al tribunale laico non interessano affatto.
E’ più pesante psicologicamente.
Una signora ha commentato a posteriori: “Sono riemersi tutti i ricordi dolorosi che avevo rimosso: non lo rifarei”». L’avvocato Mescoli sfata quello che ritiene un luogo comune: «Non è vero che rivolgersi alla Sacra Rota sia più costoso che il divorzio laico. Era così fino a qualche anno fa, perché gli atti sono tutti in latino, occorre tradurli e gli avvocati stilavano parcelle finali da 20-30mila euro. Quattro anni fa invece la Cei ha imposto il prezzo: 500 euro per il primo grado, 100 per il secondo grado, tariffa del legale 2.500 euro».
Ma quali sono i motivi più diffusi per ottenere la nullità?
«Al primo posto, la cosiddetta esclusione della prole: il non volere figli. Spesso uno dei due lo dichiara prima del matrimonio, non sapendo che un motivo sufficiente per invalidare il rito. Un altro motivo, che però faccio fatica a spiegare ai clienti, è l’esclusione dell’indissolubilità: è quando si va all’altare “con riserva”, pensando che tanto si può sempre divorziare - un modo di pensare che è anche la causa della maggior parte delle unioni fallite.
Per la Chiesa, invece, l’unione è indissolubile: “Prometto di amarti e onorarti per il resto della mia vita”. In ogni caso».
LA CONVIVENZA
PRINCIPI FONDAMENTALI - Con il termine "famiglia di fatto" (basata sulla convivenza "more uxorio") si indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi l'ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio. La famiglia di fatto si basa sulla volontà dei sonoli di non costituire un vincolo formale (come nel caso del matrimonio), ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore. Elementi essenziali della convivenza sono quindi la vita in comune caratterizzata da stabilità temporale e l'assenza del legame giuridico del matrimonio. A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti. In ogni caso la momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi relativamente a diversi aspetti: abitazione familiare; contratto di locazione; acquisti compiuti durante la convivenza; assegno di mantenimento; elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell'altro; rapporto di lavoro nell'impresa familiare; assegnazione in tema di edilizia economica popolare; diritti successori; E' pertanto utile prendere in esame brevemente come sia regolata (o non regolata) per legge ciascuna di tali circostanze.
A) ABITAZIONE FAMILIARE E SUA ASSEGNAZIONE
Dapprima, il convivente non proprietario dell'immobile o non titolare di un diritto di godimento sull'abitazione era equiparato ad un ospite e non poteva quindi far valere nessun tipo di pretesa. Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti.
B) RAPPORTO DI LOCAZIONE
Dopo un lungo cammino, la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli.
C) ACQUISTI COMPIUTI DURANTE LA CONVIVENZA
Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi. Chi ha compiuto l'acquisto è proprietario del bene, salvo la possibilità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell'acquisto è compresa una propria partecipzione materiale o morale.
D) ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all'assegno di mantenimento poichè manca il presupposto di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio.
E) ELARGIZIONI RECIPROCHE DEI CONVIVENTI
Le elargizioni in denaro o diversamente compiute da uno dei conviventi a favore dell'altro sfuggono alla disciplina regolamentata per la famiglia legittima.
F) IMPRESA FAMILIARE
Una volta era esclusa la remunerazione del familiare per la prestazione resa nell'impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuità che nasceva dal vincolo affettivo.
G) ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO POPOLARE
È riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare.
H)DIRITTI DI SUCCESSIONE
Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti.
I)MATERIA TRIBUTARIA
Il convivente more uxorio è responsabile in solido per il pagamento delle imposte che il compagno deve al fisco.
IL PATTO DI CONVIVENZA
Quello di convivere senza alcun vincolo formale idoneo ad assicurare certezza al rapporto è una libera scelta di ogni individuo. Non sussiste una regolamentazione ordinaria generale, né speciale, da applicare alla famiglia di fatto per garantire un minimo di certezza del rapporto e di tutela dei singoli conviventi.
DALL'ultima indagine Istat i matrimoni sono sempre più in crisi mentre le coppie di fatto sono ormai 500mila. In Italia ci si sposa sempre di meno, sempre più in età matura e si sceglie al contrario di formare la famiglia al di fuori del vincolo del matrimonio. Questo secondo i dati Istat aggiornati al 2005: sono infatti oltre 500mila le coppie di fatto, un fenomeno in rapida espansione (solo 10 anni fa erano meno della metà), anche se in Italia le libere unioni non sono ancora così frequenti come in altri Paesi europei. Secondo i dati rilevati presso gli uffici di Stato civile dei Comuni italiani, nel 2005 sono stati celebrati poco piu' di 250mila matrimoni. Un numero in continua diminuzione dal 1972, anno in cui si sono registrate poco meno di 419mila nozze, ad eccezione di un lieve recupero nei primi anni Novanta. "Questo fenomeno - ha spiegato l'Istat - va interpretato nel quadro più generale delle trasformazioni dei comportamenti familiari. Sono infatti sempre più numerose le coppie, ormai oltre 500mila, che scelgono di formare una famiglia al di fuori del vincolo del matrimonio". Emerge inoltre che accanto alle convivenze prematrimoniali cresce l'accettazione sociale della convivenza come modalità di formazione della famiglia alternativa al matrimonio. La conferma di questo mutato atteggiamento arriva anche dalle informazioni sulle nascite rilevate dall'Istat, che consentono di monitorare quella che possiamo definire la 'punta dell'iceberg' del fenomeno delle libere unioni, ovvero la frequenza delle coppie di fatto con figli. L'incidenza di bambini nati al di fuori del matrimonio è, attualmente, intorno al 15%, cioè quasi 80mila nati all'anno, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa, quando questo valore era pari all'8%. Insieme alla diminuzione dei matrimoni si è rafforzata la tendenza alla posticipazione delle nozze verso età più mature: gli sposi alle prime nozze hanno un'età media che è intorno ai 32 anni e le spose quasi 30 anni, 4 anni in più dell'età che avevano in media i loro genitori al primo matrimonio. Questi quattro anni di posticipazione sono dovuti, in molti casi, al completamento degli studi o alla ricerca di un lavoro, oppure al desiderio di trascorrere un periodo godendo di tutti i vantaggi economici, organizzativi e talvolta anche emotivi di una permanenza lunga nella famiglia di origine. La tendenza alla diminuzione dei matrimoni e al "ritardo" delle nozze è diffusa in tutto il Paese, anche se il fenomeno presenta delle importanti differenze territoriali: ci si sposa più al Sud e nelle Isole (rispettivamente 4,9 e 4,6 matrimoni per 1.000 abitanti nel 2005) che al Nord (3,8 per per 1.000 abitanti). Le regioni dove si registra il massimo e il minimo dei matrimoni sono rispettivamente la Campania (5,3 nozze per 1.000 abitanti) e l'Emilia-Romagna (3,5). Laddove i matrimoni sono più frequenti, inoltre, l'età media degli sposi diminuisce: le ragazze campane, per esempio, hanno in media 27,9 anni alle prime nozze, mentre in molte regioni del Nord l'eta' media delle spose al primo matrimonio supera i 30 anni. Alla luce di quanto appena visto in termini statistici appare evidente come il matrimonio in Italia, come del resto in molti paesi occidentali (o occidentalizzati) stia attraversando un periodo di notevole crisi.
RAPPORTI PATRIMONIALI IN COSTANZA DI DIVORZIO
Nel caso di divorzio giudiziale, qualora non vi sia accordo tra i coniugi sui rapporti patrimoniali, il tribunale può riconfermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure
- a seguito delle prove prodotte dalle parti o dei controlli tributari disposti dallo stesso giudice per valutare la capacità contributiva di ciascun coniuge - può stabilire in merito all'eventuale assegno divorzile e all'affidamento e mantenimento dei figli.
Non si può in alcun modo disporre in ordine alle proprietà esclusive dei coniugi e gli acquisti effettuati autonomamente dall'uno o dall'altro, né i beni di carattere "personale", così come individuati dalla legge, fatto salvo il caso dell'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge affidatario esclusivo della prole, anche se non proprietario del bene. Per quanto riguarda l'assegnazione dell'abitazione familiare e l'affidamento dei figli valgono più o meno gli stessi principi stabiliti per la procedura di separazione.
L'ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno di divorzio ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha, quindi, natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l'esistenza e la persistenza del rapporto coniugale.
L'assegno divorzile ha natura complessa:
- una componente assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
- una componente compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.
IL VIAGGIO di Europa dei Diritti affronta oggi il tema della crisi della famiglia. Il primo tema da affrontare è: la separazione dei coniugi.
PRINCIPI FONDAMENTALI
La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico che non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, permangono, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole). Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151 c.c.). La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.).
A) le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune e i diritti successori
B) il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
C) il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
D) l'assegnazione della casa familiare
E) l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento
LA SEPARAZIONE DI FATTO
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, non ha alcuna rilevanza per l'ordinamento giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Diversa dalla separazione di fatto è la separazione legale - che può essere consensuale o giudiziale - la quale produce effetti previsti dalla legge che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale). La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, che - si badi bene - in quasi tutti i tribunali può anche avvenire senza il patrocinio di un avvocato. All'udienza dinanzi al presidente del tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone l'omologazione delle condizioni, determinando così la separazione. Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Quando non vi sia accordo tra i coniugi su ciascuna questione matrimoniale e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale, sarà necessario fare ricorso alla separazione giudiziale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI SEPARATI
La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni. In caso di separazione consensuale, i coniugi regolamentano i loro rapporti con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. Il contenuto dell'accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole. In caso di disaccordo circa le questioni patrimoniali - in presenza, quindi, di un procedimento di separazione giudiziale - si ha solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi. Se al momento della celebrazione del matrimonio, o successivamente, è stato adottato il regime di separazione legale dei beni, i beni restano di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. In ogni caso sono fatti salvi tutti i provvedimenti indispensabili all'interesse della prole, quali ad esempio l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente più debole. A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge. Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. In relazione all'eredità, continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.
ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA SEPARAZIONE
In questo la disciplina relativa trova il proprio fondamento nella salvaguardia degli interessi superiori dei figli (art. 155-quater c.c.) ed ogni valutazione viene fatta dal giudice tenendo presente l'interesse di questi piuttosto che quello dei genitori separandi. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.
MANTENIMENTO ED ALIMENTI
Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri (e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa), il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento (di regola con frequenza mensile). Il principio fondamentale in questo caso prevede che l'assegno debba garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Il coniuge a cui spetta l'assegno può rinunciarvi.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Il principio fondamentale è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (cd. "affidamento condiviso") oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole. Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole. Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni. Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli. Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Quando non siano adeguatamente autosufficienti anche i figli maggiorenni possono essere beneficiari, ove il giudice lo reputi necessario, di un assegno da versarsi direttamente a loro. Per ciò che riguarda l'abitazione dei figli, come già anticipato, la legge stabilisce che il loro interesse è determinante e precipuo per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.
NUOVE e vecchie generazioni a confronto su un tema caldo come quello del matrimonio, istituzione che ormai ha perso quell’aura di importanza conferitele dalla tradizione. I giovani ormai preferiscono la convivenza.
«Viviamo in un mondo di grande sfiducia, un mondo che sta andando a rotoli, dove si ha paura a volte a prendere le decisioni, anche quelle di un certo peso come decidere di sposarsi» conferma Manuela L. , 19 anni, spiegando che «prima ci si impegnava con una sola persona, sperando che fosse per tutta la vita; ora, si preferisce andare a tentativi: con la convivenza se il mio compagno non mi va più bene posso cambiarlo in fretta e senza troppe scocciature». Il matrimonio sembra essere degradato sempre più ormai a un banale pezzo di carta da firmare.
«Le coppie di adesso hanno più problemi, al contrario di quelle di un tempo, come noi. Noi siamo sposati da 33 anni» dicono due coniugi anziani, mentre, a riguardo delle coppie attuali, R. T specifica che «quelle di adesso non vanno più d’accordo, eppure le cose ora sono più semplici».
I divorzi oggi sono all’ordine del giorno e tracciare un quadro dei motivi per cui maggiormente oggi si divorzia non è facile. Anche se qualcuno pensa che si trova sempre un buon motivo per divorziare, M. L. , 44 anni, dopo 15 di matrimonio sulle spalle si è trovato costretto a dire addio alla sua vita coniugale. «Considero il “giorno del sì” un errore così madornale che se potessi tornare indietro non lo rifarei assolutamente» dice, dichiarando comunque di provare una grande sfiducia ora nel matrimonio. Sulla causa dell’aumento esponenziale degli ultimi anni di separazioni L. M. sembra avere le idee chiare. «La colpa è della donna che oggi vuole sempre più libertà, che non sta più in casa a crescere i figli come una volta, ma esce, vuole fare carriera e affermarsi nella vita. Ora sono favorevole alla convivenza: meno magagne rispetto al matrimonio».
Sempre divorziato, da un anno circa, dopo 24 anni di matrimonio, ma di parere contrario è Filiberto C. , che ancora soffre per la separazione. «Sto passando le pene dell’inferno da quasi un anno, da quando mia moglie mi ha lasciato, dando la colpa ad una depressione. Io però, nonostante quello che sto vivendo, credo ancora nel matrimonio» racconta, concordando però nell’attribuire la colpa alla voglia di libertà sempre maggiore delle donne, «perché la donna oggi vuole la libertà che aveva prima di mettersi una fede al dito. Ecco perchè se la mia ex moglie avesse un ripensamento e mi chiedesse di riprovare a ricostruire qualcosa, stavolta le chiederei di mettere nero su bianco le sue intenzioni. Non voglio che di nuovo mi spezzi il cuore».
A difendere le donne scende in campo Salvatore, proprietario della gelateria Oscar in città e felicemente sposato da una ventina d’anni. «Il vero problema è che non ci sono più gli uomini di una volta. Non è giusto demonizzare solo le donne; il punto, se vogliamo essere sinceri, è che oggi i valori sono cambiati radicalmente». Oggi ci sono anche le coppie di fatto, anche se c’è un po’ di omertà tra i reggiani al riguardo. Salvatore ha invece voglia di dire la sua. « Io non ho nulla contro chi fa queste scelte, ma quando si tratta di pretendere l’affidamento di bambini a coppie di fatto non sono d’accordo. La famiglia è la famiglia».
L’uomo divorzia dunque perché la compagna non ha più giudizio, ma qualche reggiano felicemente sposato c’è, come M. G., sposato da 35 anni.
«Io mi sono sposato in chiesa, perché mia moglie è praticante, ma per me non avrebbe costituito differenza farlo in comune. Credo che ognuno sia libero di fare come crede» dice, puntualizzando però che «se una cosa finisce, finisce comunque. Quando c’è troppa leggerezza il matrimonio va a rotoli presto».
Un’altra coppia felicemente sposatasi un anno e mezzo fa in comune ed in attesa di un bambino è quella costituita da Cristian Lusenti ed Elisa Ventrice di Mantova. «Oggi l’errore più diffuso è ritenere il matrimonio una sorta di punto d’arrivo. Niente di più sbagliato. Il matrimonio deve essere solo il trampolino di lancio per arrivare a costruire una coppia sempre più solida ed affiatata, per crescere assieme, come stiamo facendo noi» dice Cristian.
«Oggi ci si può lasciare anche per i soldi, se questi non bastano e creano frustrazione nella coppia» dichiara sua moglie Elisa «oppure se si trascinano nella vita privata i problemi del lavoro o viceversa, specialmente se marito e moglie lavorano assieme».
«Per noi il matrimonio resta il giorno più bello della nostra vita, anche se non abbiamo assecondato la tradizione della cerimonia in chiesa, perché non ci piace quell’ipocrisia di chi sceglie il luogo sacro senza un percorso precedente e coerente di fede» conclude Cristian.
COME nel caso di Eluana, l’amore verso la figlia si tramuta anche nel rispetto della libera volontà di lei e della sua dignità umana. E non invece, come avrebbe preteso il Vaticano, nella negazione d’una scelta compiuta e rispettata dal suo stesso padre, al quale si vorrebbe imporre un comportamento diverso, in base a un concetto di vita e di morte che si pretendono assoluti. E che naturalmente, equiparando vita vegetativa e vita umana, richiamano all’accusa di eutanasia. Un padre, una figlia, l’amore, il rispetto della libera scelta: una famiglia, come tante altre, di fronte al dramma più cupo. Ho richiamato questa vicenda perché credo che la famiglia non sia catalogabile in uno schema unico. La famiglia si forma in modi diversi e deve far fronte a molteplici difficoltà e a volte anche a tragedie di proporzioni imprevedibili. Che possono consolidarla, o anche frantumarla. Vorrei riprendere, perchè mi paiono decisivi, i due valori prima richiamati: quello dell’amore e del rispetto della libera scelta, perché oggi, nella famiglia non paiono ovunque manifesti. Penso ai tanti modelli di famiglie “imposti” o “ereditati”. Se l’amore e la libera scelta sono fondamentali ingredienti oggi per suscitare un progetto di famiglia, occorre anche aggiungere che, come diceva Mimmo Modugno, in quella bellissima indimenticabile canzone che ci regalò in occasione del referendum sul divorzio del 1974, “l’amore è senza data, senza carta bollata”. Che cioè si può essere famiglia, anche senza essere sposati, che due conviventi costituiscono di per sé un nucleo famigliare e che i figli di due conviventi sono a tutti gli effetti figli di un padre e di una madre. Abbiamo su questo punto strappato molte leggi, in Italia, da quella sul divorzio a quella su diritto di famiglia. Certo altre ne servirebbero oggi. Penso che la famiglia come, dice la Costituzione italiana, debba essere formata da un uomo e da una donna, ma, sempre nell’esplicito richiamo al dettato costituzionale, che non ci debba essere alcuna discriminazione dei sessi. Per questo abbiamo tentato di varare un legge sulle cosiddette coppie di fatto.Riprendo l’idea della non unicità del concetto di famiglia. Anzi, vorrei che si parlasse di famiglie, cioè di tanti e diversi nuclei di conviventi che possono regolarizzare o meno i loro rapporti, e che possono generare, ereditare o adottare figli. Un dovere il cui rispetto non può essere affidato né alla genetica, né ai tribunali.
C'è anche un percorso inverso.
E' controcorrente ma chi l'ha provato giura che non farebbe cambio con nessuno. Ritornare insieme, con una consapevolezza maggiore del vincolo matrimoniale, si può.
E si può nonostante anni di bugie e sofferenze, passati a farsi guerra l'un contro l'altro armati, usando i figli come scudo o come scusa perché «mettere pace in una coppia è già una vittoria. E' necessario che ci sia però una coppia in grado di stare loro vicino perché non c'è analista migliore di una famiglia che capisce e ascolta».
Lorenzo e Marusca Gusmini sono sposati da oltre 15 anni. Da un paio d'anni vivono a Fazzano di Correggio con i loro sette figli (di cui due adottati).
La loro vocazione, fin dai primi anni di matrimonio quando abitavano ad Assisi, è sempre stata quella di ospitare famiglie e giovani fidanzati per accompagnarli in un cammino serio e responsabile di amore, prim?ancora che di fidanzamento e di matrimonio.
Ad Assisi hanno iniziato anche un percorso con i tanti divorziati o separati che da più parti scendevano alla Porziuncola in una personale e spesso travagliata ricerca di un senso pieno della loro vita. «Abbiamo organizzato 14 corsi da 50 coppie ciascuno - spiega oggi Marusca - e ancor oggi, pur non facendo dei corsi, accogliamo quanti si sentono in difficoltà di coppia o sono già separati».
La famiglia ha aperto le porte di casa al Giornale di Reggio per raccontare la sua esperienza, fatta di dolore e speranza, a contatto con tante persone che «invece di andare dallo psicologo hanno rischiato, a volte con successo, rimettendo in discussione tutto».
Un scelta che la coppia vive come una vocazione familiare e che dal vissuto personale trae le sue giustificazioni: «I miei genitori - spiega Marusca - sono stati separati per tanti anni, ma poi sono tornati insieme». Quella risurrezione coniugale è stata la molla che ha fatto scattare nella coppia un'intuizione fuori schema e senza moralismi: «Tornare insieme si può, e si deve». «La cosa più importante è fare verità nella coppia e ammettere la sofferenza - spiega -. Spesso alle coppie, per far comprendere questo stato, dicevamo che se avessero fatto una radiografia alla loro anima, avrebbero visto il nome del loro coniuge. Il dolore nasce da quella mancanza perché il Sacramento ricevuto è un vincolo vivo, non di facciata». Nel momento in cui si accetta la sofferenza e si cerca di mettere pace, «è necessario ridimensionare le proprie rigidità interiori».
E anche qui, la sfida è sconfiggere il buonismo e i conformismi: «Ricordo - prosegue - una donna di Torino che, vittima dei sensi di colpa per aver lasciato il marito violento, voleva tornare insieme perché la figlia le rinfacciava l'essere partita. Glielo sconsigliammo. Quella non era una motivazione: era lei, e non gli altri, che doveva fare un cammino per comprendere cosa aveva fatto per rovinare il suo matrimonio».
L?'esperienza lascia il segno anche nei conviventi perché «quando una persona sta con un divorziato, questa non comprende il suo travaglio interiore: loro sono effettivamente in due condizioni diverse». «Una volta sono venuti due ragazzi. Lui era separato. Al termine del corso, lei, che era stata silenziosa tutto il tempo, si alzò e davanti a tutti disse che aveva compreso: "Non sarai mai veramente mio", disse». Un'altra storia incomincia in Puglia e approda a Reggio, dove la donna dopo il divorzio si trasferisce. «I due dopo 5 anni di matrimonio ottengono anche l'annullamento. Dopo qualche anno, si tornano a sentire. Lei aveva molta paura. Allora abbiamo fatto la cosa più normale: le abbiamo detto di chiamarlo. Oggi queste due persone hanno intrapreso un cammino di riscoperta l'uno dell'altro e di conversione».
Secondo i Gusmini, uno dei motivi per i quali le coppie muoiono è perché «pensano che quando si va in crisi, l?amore è finito. Invece è lì, nel problema che insorge nel quotidiano, che si nasconde la chiave della salvezza». «Se possiamo dare un consiglio alle coppie in difficoltà - conclude - credo che prima di andare dallo psicologo o dall'avvocato, sarebbe meglio passare dal confessionale. Se non entra la Grazia del perdono, la pace non arriva più»
«SEPARATI e divorziati sono i nuovi poveri: dopo i disoccupati, sono loro ad avere le maggiori difficoltà economiche».
Ad affermarlo è Paola Mescoli, avvocato cassazionista e rotale con una esperienza decennale in un settore, quello della famiglia, che negli anni ha assistito a un terremoto culturale e sociale. Quando una famiglia si sfalda, i contraccolpi economici sono fortissimi.
Di solito è il marito a svenarsi: dopo aver lasciato il tetto coniugale, se la famiglia vive in una abitazione con il mutuo e la donna non ha un altro posto dove andare, l’uomo è tenuto a continuare a pagare il mutuo (per non mettere in difficoltà i figli) e ad assicurare l’assegno di mantenimento, oltre a pagare a sua volta un affitto per una casa da single.
«Un mio cliente si è detto disperato - racconta Mescoli - lui prendeva 1.600 euro al mese, un fior di stipendio se messo insieme ai 900 euro della moglie. Una volta separato, con mutuo, affitto da 450 euro più somma mensile per i bambini, si è detto disperato perché non riesce più ad arrivare a fine mese».
Piano, però, con il vittimismo maschile: a volte i ruoli sono invertiti.
«Il marito era dipendente della ditta di proprietà della moglie imprenditrice. In quel caso, è stata la donna a dover versare un assegno di mantenimento». Che lo sfaldarsi della famiglia contribuisca all’impoverimento sociale è confermato anche dai numeri del Tribunale di Reggio Emilia sui procedimenti civili.
Nel corso di tre anni (dal 2005 al 2007) sono aumentati i decreti ingiuntivi a carico di imprese o cittadini dovuti a insolvenza economica (nel 2006 ne sono stati emessi 3.603, nel 2007 4.211), così come sono aumentate le case messe all’asta per recupero crediti: 650 nel 2007, a dimostrazione che basta un divorzio in una famiglia dal reddito medio-basso per non riuscire più a pagare il mutuo e i debiti.
I divorzi, invece, paiono in lieve flessione: da 2.574 nel 2005 a 2.178 nel 2007.
«E’ un fenomeno nazionale: i divorzi diminuiscono rispetto alle separazioni - prosegue Mescoli - non tutti quelli che si separano vogliono divorziare. Soprattutto per gli uomini, il risposarsi non è un’esigenza, a differenza delle donne che invece tendono a ricostruire subito un nucleo stabile.
Spesso capita che un uomo si raccomandi con me: “Se telefona quella signora, le dica che è mia moglie che non mi vuole dare il divorzio”.
Una bugia che ha le gambe corte: non siamo in America, in Italia basta che uno dei coniugi chieda il divorzio per ottenerlo. Resta solo da vedere se in modo consensuale o giudiziale». La modalità influisce molto sulla durata della pratica.
Secondo i dati del tribunale reggiano, i divorzi giudiziali (con contenzioso) hanno una durata media di 4 anni; superiore ai tre anni indicati come limite massimo dalla legge Pintor.
«E’ ovvio che se i due coniugi sono d’accordo, e senza figli, l’iter è davvero celere: 3-4 mesi, grazie a una legge che ha semplificato la burocrazia (prima ci voleva un anno). I tempi si allungano se la coppia senza figli vuole dirimere anche anche questioni patrimoniali: divisione di immobili, conti correnti, oggetti, perché in questo caso occorre avvalersi di consulenti tecnici per le stime. Oppure se gli interessati ne fanno una questione di principio: ad esempio se, a causa di un tradimento, si vuole addebitare all’altro la fine del matrimonio (il “vecchio” concetto di colpa), che ha risvolti anche economici perché il coniuge con addebito non ha diritto all’assegno di mantenimento ma solo a una cifra molto più bassa».
La durata è invece imprevedibile in caso di divorzio giudiziale. «Soprattutto se i figli sono piccoli e bisogna fare riferimento al tribunale dei Minori di Bologna, se subentra la decadenza della patria potestà. Al di là dell’affidamento, che in Italia è quasi sempre alla madre, si discute su tutto: sui tempi e modalità di visita, sulla nuova compagna del marito che l’ex non vuole frequenti i figli...O ancora se la la famiglia ha un cospicuo patrimonio. Se ci sono soldi e figli, può succedere di tutto: la conflittualità diventa esplosiva». La durata della pratica è proporzionale al conto da pagare agli avvocati, dei quali non si può fare a meno. E si badi bene: «In Italia non si possono evitare i passaggi legali, perché è un cambiamento di status. Una sentenza della Cassazione stabilisce che il divorzio è nullo senza una assistenza legale».
Su quanto costa divorziare, le variabili sono numerose. «Per un divorzio consensuale, con unità di vedute, fatto che si verifica davvero raramente, sui 1.200-1.500 euro; divisi in due. Per un giudiziale invece le cose si complicano: esiste un minimo (secondo il tariffario, 2.500-3mila euro), ma non un massimo, perché la parcella del legale si misura a seconda delle attività svolte: numero di atti, di incontri, di udienze. Per una giudiziale una volta il tribunale ha stabilito una liquidazione da 31mila euro. Così come ho visto una pratica durata nove anni. Ma si tratta, per fortuna, di casi limite».
La gente non distingue tra separazione e divorzio. «Una distinzione fondamentale: la fase più complicata e conflittuale è la separazione, nel divorzio non si fa altro che confermare quanto stabilito in sede di separazione». La società registra poi fenomeni nuovi. Sono in aumento i matrimoni lampo.
«Ho visto una coppia che si è separata dopo un mese, giusto il tempo di fare il viaggio di nozze. Mi hanno spiegato che avevano parecchi dubbi in partenza, ma che era più facile divorziare che mandare a monte la cerimonia deludendo così le aspettative altrui». L’avvocato ha assistito anche a divorzi della terza età: coppie che stanno insieme una vita, per poi voltarsi le spalle tristemente. «Tra gli ultrasettantenni, il divorzio lo chiedono esclusivamente le donne: donne che magari hanno aspettato che i figli diventassero grandi e che vivono la decisione come un miraggio di tranquillità o l’ultima possibilità di rivalsa. Pensiero che non sfiora nemmeno gli anziani maschi.
Un signore 80enne, all’uscita dell’aula del tribunale, esclamò rivolto all’ex 79enne: “E ora chi mi fa da mangiare?”».
Discorso a parte per gli immigrati, nuovi “fruitori” delle cancellerie civili.
«Prima la difficoltà era reperire la legislazione del Paese d’origine, ora una modifica alla norma del ’95 ha stabilito dei punti fermi: si applica la legge del luogo in cui la coppia si trova, quindi la legge italiana. In questi ambito però le difficoltà principali sono culturali: alcuni africani arrivano da noi senza nemmeno avere il certificato di matrimonio, perché si sono sposati con rito tribale.
Un uomo islamico, al quale comunicavo che sua moglie voleva il divorzio, mi ha risposto: “E’ la vostra legge che ha rovinato le donne, se potessi picchiare mia moglie tornerebbe alla ragione”. Gli stranieri preferiscono divorziare qui, ma ad esempio non accettano certe peculiarità italiane come l’affidamento dei figli alla donna o l’obbligo di mantenerla. Ho assistito anche ad un integralista che, quando ha visto che l’avvocato e il giudice erano entrambe donne, si è rifiutato di entrare in aula».
IL DIVORZIO PRINCIPI FONDAMENTALI
Il divorzio permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario. Il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
1) divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
2) divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.
Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:
1) il venir meno delle cd. "affectio coniugalis", cioè della comunione morale e spirituale;
2) la mancanza di coabitazione tra marito e moglie. Il divorzio, disciplinato dal codice civile ed introdotto in Italia dalla legge 898/1970, ha subito alcune modifiche significative con l'entrata in vigore della legge n. 74/1987.
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate dalla legge del 1970 e fanno riferimento principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. Ma nella realtà la causa statisticamente prevalente di divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Il divorzio può quindi essere richiesto:
1) in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
2) in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
3) in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.
Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni. Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze, la donna perde il cognome del marito, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio e viene meno la comunione legale dei beni (se già non è accaduto in sede di separazione). La sentenza di divorzio può anche stabilire provvedimenti su:
- questioni patrimoniali e assegnazione dell'abitazione familiare
- versamento assegno divorzile
- affidamento della prole
DIRITTI DI SUCCESSIONE TRA DIVORZIATI
COME già anticipato, in caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell'assegno alimentare o dell'assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l'assegno divorzile è stato versato in un'unica soluzione.
PROCEDIMENTO PER OTTENERE IL DIVORZIO
Non esiste il divorzio consensuale, ma solo il cosiddetto divorzio "congiunto", cioè domandato da entrambe le parti.
Per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, l'autorità giudiziaria preposta deve effettuare un controllo sull'effettiva esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti espressamente dalla legge, e specificamente:
- il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi e l'impossibilità di ricostituirla (elemento soggettivo);
- la presenza di una delle cause di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970 (requisito oggettivo). Naturalmente il Giudice, qualora dall'unione matrimoniale siano nati dei figli, è tenuto a valutare, adottare o confermare i provvedimenti relativi alla prole, in considerazione del loro esclusivo e superiore interesse.
Affidamento dei figli
L'AFFIDAMENTO dei figli in caso di divorzio, così come per il caso della separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006. Il principio fondamentale è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione.