Inserita il 27-10-2008 - categoria Vita Sociale

E' possibile rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento di un debito di gioco?

No, non è possibile, in quanto la legge non riconosce i debiti di gioco degni di ricevere tutela giudiziaria.
I debiti di gioco e di scommessa rientrano giuridicamente nella categoria delle c.d. obbligazioni naturali, cioè obbligazioni prestate in esecuzione di doveri morali o sociali. Che cosa significa? Significa che il giocatore o lo scommettitore non è giuridicamente tenuto a pagare la posta e pertanto chi ha vinto al gioco, anche se si tratti di gioco o di scommessa non proibiti, non ha azione in giudizio per ottenere il pagamento della posta vinta.
Però, il perdente che abbia spontaneamente pagato il debito naturale non può chiedere la restituzione di ciò che ha pagato; il vincitore potrà quindi, in tal caso, trattenere tranquillamente la somma ricevuta. Va precisato che la restituzione della posta può essere pretesa, per via legale, se il perdente è incapace o se la perdita è stata provocata dalla condotta fraudolenta di chi ha ricevuto il pagamento.
Per dovere di completezza, va, infine, sottolineato che l'azione giudiziaria a favore del creditore è ammessa nei casi previsti dalla legge (ad es. competizioni sportive o lotterie autorizzate).

Inserita il 09-09-2008 - categoria Vita Sociale

A chi può rivolgersi una persona anziana che si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi economici?

Può nominare un "amministratore di sostegno", figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, avente la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
La nomina dell'amministratore di sostegno può essere richiesta, senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato, dallo stesso beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.
La domanda relativa alla nomina dell'amministratore di sostegno è proposta con richiesta al giudice tutelare del luogo in cui "la persona priva di autonomia" ha la propria residenza o domicilio; il giudice tutelare provvede entro 60 giorni con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; inoltre, l'amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, può essere proposto ricorso al giudice tutelare che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Inserita il 09-07-2008 - categoria Vita Sociale

In quali forme il testamento può essere redatto?

Il testamento è un atto formale; per essere valido deve essere redatto in una delle forme di legge:
1) Testamento olografo: scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni. La data serve ad accertare la capacità del testatore al momento della redazione e, nel caso di due o più testamenti redatti dallo stesso testatore, consente di individuare il testamento più recente, che può contenere disposizioni incompatibili con quelle contenute nei precedenti, che vengono così tacitamente revocate. E' infatti importante ricordare che il testamento è un atto revocabile e che il testatore può revocarlo o modificarlo fino all'ultimo momento della sua vita. Lo può revocare in modo espresso, con atto pubblico o con dichiarazione contenuta in un nuovo testamento, o in modo tacito, cancellando o distruggendo il testamento o dando vita ad un nuovo testamento con contenuto incompatibile con il precedente.
2) Testamento pubblico: redatto per iscritto da un notaio cui il testatore dichiara le sue ultime volontà in presenza di almeno due testimoni. Il notaio rilegge il testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento, e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Il testamento deve contenere la menzione dell'osservanza di codeste formalità. Il testamento pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni che il notaio attesta essere state espresse in sua presenza.
3) Testamento segreto: può essere scritto su un qualunque foglio (c.d. scheda testamentaria) dal testatore o da un terzo o con mezzi meccanici. La scheda testamentaria, non necessariamente autografa, deve essere sempre sottoscritta dal testatore. Il testatore che sa leggere, ma non sa scrivere o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare in presenza del notaio e dei testimoni e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Per l'eseguibilità del testamento olografo e del testamento segreto la legge richiede che essi siano pubblicati da un notaio (che redige apposito verbale), dopo l'apertura della successione. Provvede alla pubblicazione il notaio depositario del testamento segreto, quello cui sia stato eventualmente consegnato dal testatore il testamento olografo o quello a cui sia stato consegnato il testamento olografo da chiunque ne fosse in possesso.
E' importante ricordare che accanto alle disposizioni patrimoniali (quali l'istituzione di eredi o di uno o più legati) il testamento può contenere disposizioni non patrimoniali come il riconoscimento del figlio naturale o la riabilitazione dell'indegno a succedere (c.d. contenuto atipico del testamento).

Inserita il 01-07-2008 - categoria Vita Sociale

A quali cittadini può essere assegnato un assegno straordinario vitalizio?

La legge Bacchelli (legge n. 440 dell'8 agosto 1985) prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio a quei cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in condizioni di indigenza.
Il nome con cui la legge è nota al pubblico si deve alla prima persona che ne beneficiò e la cui vicenda contribuì alla sua istituzione, lo scrittore Riccardo Bacchelli.
Il vitalizio viene concesso dal Consiglio dei Ministri; in passato, ne hanno beneficiato, tra gli altri, la poetessa Alda Merini, l'attrice Alida Valli e l'attore Salvo Randone.

Inserita il 09-04-2008 - categoria Vita Sociale
E' reato comprare biglietti dai bagarini?
La Cassazione, con sentenza n. 20227 del 13 giugno 2006, ha stabilito che "il procacciamento di biglietti da parte dei bagarini non è un fatto sicuramente illegittimo", di conseguenza non commette reato chi acquista biglietti da loro.
Sinteticamente ricostruiamo i fatti.
Un tifoso aveva comperato da un bagarino un paio di biglietti in tribuna per assistere all'incontro della sua squadra del cuore.
Il giudice di pace inflisse all'uomo una multa di 30 euro, ritenendolo responsabile di "acquisto di cose di sospetta provenienza" (l'art. 712 del codice penale punisce chiunque, senza averne prima accertata la provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato).
Secondo la Cassazione, invece, non è detto che il procacciamento di biglietti da parte dei bagarini si sostanzi sempre e comunque in un fatto sicuramente non legittimo, tal da far ritenere i biglietti acquistati dal tifoso di provenienza illecita.
In conclusione la sentenza del giudice di pace è stata annullata.
Inserita il 09-02-2008 - categoria Vita Sociale

Com'è disciplinata la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei negli Stati membri?

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riguardante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno (temporaneo e permanente) nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei propri familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, nonché le limitazioni ai diritti suddetti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
In particolare, nel decreto è stabilito che:
? il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione;
il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza;
il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto al soggiorno.
In caso di provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente.
Il decreto prevede, altresì, la possibilità per i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, di richiedere alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione» (che ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio) e di conservare in presenza di determinate condizioni il diritto di soggiorno in caso di decesso, partenza o in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio del cittadino dell'Unione Europea.

Inserita il 04-02-2008 - categoria Vita Sociale
E' vero che rifiutare il servizio di leva resta ancora un disvalore sociale?
E' bene premettere che la legge 226 del 23 agosto 2004, prefiggendosi l'obiettivo di creare forze armate professionali, ha stabilito che da gennaio 2005 l'arruolamento è solo su base volontaria; l'età minima per il reclutamento è stata fissata a 18 anni compiuti, l'età massima a 25 anni.
Tuttavia, anche se l'obbligo di leva è stato praticamente abolito dalla suddetta legge, il rifiuto di prestare il servizio militare resta ancora - ad avviso della Corte di Cassazione - "un disvalore sociale"; la Suprema Corte, nella sentenza n. 42399, ha evidenziato che "le modifiche normative in tema di leva obbligatoria, sempre certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace"; secondo la Corte, dunque, il servizio militare non può essere rifiutato in caso di "stato di guerra o di grave crisi internazionale o ancora nel caso di insufficienza del personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di 5 anni"; nei casi sopra elencati - sottolinea la Corte - "continua a sussistere interesse al regolare reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della necessaria istruzione militare affinché, ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria".
Inserita il 29-01-2008 - categoria Vita Sociale
Che cosa rischia chi fa un fallo grave durante una partita amichevole di calcetto?
Rischia di essere condannato per lesioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 33577/2006, confermando la condanna per lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p.) inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo ad un giocatore che, durante una partita amichevole di calcio a cinque, aveva colpito il ginocchio destro di un avversario con una entrata in scivolata di estrema irruenza e violenza, tale da cagionare al predetto avversario, rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del calciatore che aveva sostenuto di non aver potuto controllare l'intervento, affermando che anche quando viene disputata una partita amichevole (nel caso di specie un incontro di calcetto sulla spiaggia) è necessaria da parte dei partecipanti "una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l'avversario e quindi un maggiore controllo dell'ardore agonistico".
Inserita il 23-01-2008 - categoria Vita Sociale
Chi trova una cosa mobile, che le circostanze fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata, come deve comportarsi?
Deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, consegnarla al Sindaco (precisamente all'ufficio comunale degli oggetti smarriti) del luogo in cui l'ha trovata, che dà notizia del ritrovamento nell'albo pretorio. Al ritrovatore è dovuto dal proprietario un premio pari a un decimo del valore della cosa.
Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che lo smarritore si presenti, questi perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore: è il c.d. acquisto per invenzione (dal latino inventio-inventionis, cioè ritrovamento).
Per invenzione è possibile acquistare anche la proprietà di un tesoro; è tale, per l'articolo 932 del codice civile, ogni cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.
Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro è suo; se è fatto da altri, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La regola non vale però per le cose di interesse storico o archeologico, che per legge appartengono allo Stato.
Inserita il 08-01-2008 - categoria Vita Sociale
E' reato augurare ad altri la cattiva sorte?
No. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza n. 35763/2006, che presagire un fatto negativo non è reato. La Corte ha così annullato la condanna alla pena di euro 350 di multa inflitta dal Giudice di Pace ad un giovane ritenuto responsabile dei reati di ingiurie e minacce per aver inviato messaggi sms alla ex fidanzata con il presagio che presto il suo negozio sarebbe fallito; secondo la Corte le frasi contenute negli sms, consistendo in espressioni quali "ignorante, farai la fine di tuo padre, tanto non va avanti il tuo baretto..., perderai tutto illusa" non integrano il reato di minaccia; infatti, spiega la Corte, "non può parlarsi di minaccia quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, come è nella fattispecie, rappresentando le frasi niente più che un auspicio o una previsione dell'imputato che l'attività della persona offesa ("la gestione di un baretto") non sarebbe andata a buon fine ("perderai tutto, illusa"), così come era avvenuto in altra occasione per il di lei genitore ("farai la fine di tuo padre")".
Inserita il 10-12-2007 - categoria Vita Sociale

Se il prete sbaglia l?orario della messa in suffragio di un defunto, i parenti hanno diritto al risarcimento danni?

No, se il prete sbaglia l?orario di una messa in suffragio di un defunto e la celebra prima di quanto concordato con i parenti non deve risarcire a quest?ultimi alcun danno. E? quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7449 del 27 marzo 2007, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un defunto, che, per l?errore del prete (?reo? di aver celebrato la messa anticipatamente, cioè alle 8,30 anziché alle 18,30 come invece era stato richiesto dalla famiglia dietro versamento di 10 euro), non avevano potuto partecipare alla messa in suffragio del proprio caro.
La Suprema Corte ha argomentato la propria decisione come segue: ?il giudice di pace ha già disposto che la somma di 10 euro fosse versata agli attori; che gli stessi non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, comportante la risarcibilità del danno morale allorché non ricorra un?ipotesi di reato?; ?è, infatti, di palmare evidenza ? hanno chiarito i giudici di legittimità ? che l?impossibilità contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno a praticare i riti della propria religione, in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto. La quale, in quanto attiene alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione?.
Concludendo, il messaggio della sentenza è così riassumibile: il parroco che sbaglia l?orario della messa in suffragio di un defunto deve restituire l?offerta ricevuta, ma non è tenuto a risarcire i parenti dei danni subiti per non aver partecipato alla funzione.

Inserita il 01-12-2007 - categoria Vita Sociale

Che cosa si può fare contro il rumore provocato dalla musica e dagli schiamazzi degli avventori di un pub?

Diverse sono le azioni che si possono intraprendere. Innanzitutto, il cittadino infastidito può chiedere l'intervento della polizia municipale, affinché verifichi che l'esercizio commerciale sia in regola con le norme vigenti e svolga l'attività negli orari consentiti. Dal controllo potrebbero risultare irregolarità (es. orario di chiusura non rispettato) e in tal caso spetterebbe alla polizia municipale stessa dare corso ad un procedimento contro il gestore del pub. Qualora tutto risultasse in regola, occorrerebbe inviare un esposto al Sindaco, che è l'autorità competente in materia di rumori molesti. In alternativa, ci si potrebbe rivolgere direttamente all'Arpa (agenzia regionale protezione ambiente), chiedendo di procedere ad una perizia fonometrica. In caso di verifica positiva, spetterebbe al Sindaco emettere un'ordinanza, imponendo al pub di far rientrare il rumore nei limiti della tollerabilità in un tempo prestabilito.
Ebbene, quando le azioni suddette non portano a nessun risultato positivo, non resta che rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, affinché intraprenda un'azione legale contro il gestore del pub, responsabile penalmente secondo quanto disposto dall'art. 659, comma 1, del codice penale. A conferma di quanto consigliato, la massima di una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 15346 del 3 maggio 2006) ha stabilito quanto segue: "La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata – in caso di disponibilità della cosa – la condotta vietata".

Inserita il 21-11-2007 - categoria Vita Sociale

Le agenzie immobiliari possono schedare la clientela in base all’origine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali?

No. Le agenzie immobiliari non possono discriminare i propri clienti a seconda dell'origine razziale, delle convinzioni religiose o delle preferenze sessuali. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha fatto divieto ad un'agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall'Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vietano espressamente le discriminazioni razziali.
La società, secondo il Garante, non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la contattano per comprare o affittare una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso.
Nel corso degli accertamenti, disposti dall'Autorità nell'ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie, è emerso che l'agenzia, oltre ai dati necessari per il proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, ecc.), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani.
Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni su handicap o patologie invalidanti, in quanto effettuata per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore.
Fonte: newsletter 29 marzo 2007, www.garanteprivacy.it

Inserita il 11-11-2007 - categoria Vita Sociale
Integra il reato di violenza sessuale "strappare" un bacio sulla bocca alla ex fidanzata nel tentavo di riconquistarla?
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12425/2007, ha risposto affermativamente, confermando la condanna ad un anno e due mesi inflitta dalla Corte di Appello di Venezia ad un ragazzo che era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 609 bis del codice penale "perché, con violenza consistita nell'afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza" aveva costretto la ex fidanzata a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca.
La Cassazione ha motivato la decisione spiegando puntualmente che "nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. E', infatti, pacifico che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende - se connotata da violenza - qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale".
Inserita il 31-10-2007 - categoria Vita Sociale

Il bacio sul collo può integrare gli estremi del reato di violenza sessuale?

La domanda necessita di una doverosa premessa. Infatti, occorre porre in rilievo che, con la legge n. 66 del 1996, il delitto di violenza sessuale, in precedenza disciplinato nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, è stato giustamente inserito nella categoria di quelli contro la persona. La riforma del 1996, oltre ad introdurre pene più severe, ha unificato le nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine in un unico comportamento criminoso (art. 609-bis codice penale); per l'art. 609-bis c.p. commette il delitto di violenza sessuale chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali.
Ebbene, posta la suddetta premessa, la risposta alla domanda è contenuta in una pronuncia della Cassazione Penale (n. 19808 del 9 giugno 2006) che ha sentenziato che anche il bacio sul collo può integrare gli estremi della violenza sessuale.
Secondo la Corte Suprema, è ravvisabile il reato di violenza sessuale – oltre che in ogni forma di congiunzione carnale – anche in qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e passivo, seppure fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. La Corte ha, altresì, precisato che la violenza richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto.



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