Inserita il 09-10-2008 - categoria Vacanze

Che cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento dei danni in caso di smarrimento dei bagagli in aeroporto?

Molto semplicemente il viaggiatore deve presentarsi presso l'ufficio "oggetti smarriti dell'aeroporto" dove dovrà esibire il biglietto aereo e la ricevuta del bagaglio; quindi al viaggiatore verrà fatto compilare un apposito modulo, utile ad avviare le ricerche del bagaglio perso.
Il viaggiatore non deve però dimenticare di presentare anche una denuncia alla compagnia aerea con la quale ha volato. La denuncia va presentata entro termini ben precisi che variano a seconda del tipo di volo:
- per i voli nazionali, la denuncia alla compagnia aerea va presentata entro 3 giorni dall'arrivo a destinazione per i danni; per il ritardo nella consegna i giorni sono 14; in caso di perdita, manomissione o danneggiamento, il risarcimento arriva fino a un massimo di 222 euro per bagaglio;
- per i voli internazionali, occorre presentare la denuncia entro 7 giorni dall'arrivo per i danni e 21 giorni per lo smarrimento. La compagnia aerea rimborsa 20 dollari per ogni chilo di bagaglio, fino ad un massimo di 20 Kg.
E' importante aggiungere che in entrambi i casi riportati è possibile aumentare il livello del risarcimento grazie alla c.d. dichiarazione di valore, da compilare quando si fa il check-in; tale dichiarazione, previo pagamento di una tariffa aggiuntiva, consente di elevare il massimale di risarcimento fino a 387,34 euro.

Inserita il 13-06-2008 - categoria Vacanze

Può essere punito un bagnino che, in uno stabilimento balneare privato, si allontani dalla postazione di salvataggio?

Se il bagnino si allontana dalla postazione di salvataggio, venendo meno al suo dovere di sorveglianza, rischia sanzioni molto severe. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha confermato una multa di 1000 euro a carico di un bagnino, reo di aver lasciato il suo posto di vedetta "pur essendovi in mare bagnanti e surfisti", ribaltando la precedente sentenza del giudice di pace, secondo cui la multa doveva essere comminata al concessionario dello stabilimento balneare. La Cassazione, richiamando l'art. 1164 del codice della navigazione, ha motivato che stazionare in modo continuativo nella postazione di salvataggio rientra tra i doveri di ogni assistente alla balneazione.

Inserita il 28-05-2008 - categoria Vacanze
Può essere invocata la responsabilità dell'albergatore che si rifiuti di ricevere in consegna oggetti di valore poi spariti?
La responsabilità dell'albergatore può essere certamente invocata e si tratta di una responsabilità illimitata (cioè copre l'intero valore). Infatti, se da una parte l'albergatore risponde della «sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo» (responsabilità limitata ai sensi dell'art. 1783 c.c.), dall'altra la sua responsabilità è illimitata quando la sottrazione, la perdita o il deterioramento riguardino cose consegnate all'albergatore o cose che l'albergatore si sia illegittimamente rifiutato di ricevere in custodia, pur avendo per legge l'obbligo di accettarle (es. denaro contante, oggetti di valore) (art. 1784 c.c.); va sottolineato, comunque, che l'albergatore può rifiutarsi di ricevere in consegna oggetti di valore «soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante» (art. 1784, 2° comma).
Inserita il 13-05-2008 - categoria Vacanze
Che azione è possibile intraprendere contro una compagnia aerea che costringe i propri passeggeri a riconoscere il proprio bagaglio sulla pista d'atterraggio della pista anziché sul tappeto scorrevole all'interno dell'aeroporto?
Generalmente capita - anche molto spesso - di reclamare contro una compagnia aerea perché sono andati smarriti i propri bagagli (e per tale problema ci sono appositi moduli - messi a disposizione dalle stesse compagnie aeree - da riempire, nel rispetto di perentori termini, al fine di avanzare nel migliore dei modi le proprie legittime richieste).
E' più raro immaginare un passeggero costretto a individuare il proprio bagaglio all'addiaccio sulla pista d'atterraggio. Il disservizio è lampante, non ci sono dubbi. Purtroppo, però, in tal caso, il malcapitato passeggero non potrà avvalersi di nessun modulo - messo a disposizione dalla compagnia aerea - per protestare. O anche se tale modulo esistesse, servirebbe solo per sfogare la propria ira e per ricevere in cambio, nella migliore delle ipotesi, una lettera di scuse. E allora che fare?
Nessuno vieta di adire le vie legali contro la compagnia aerea per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il problema sta nell'individuare la natura del danno subito (es. un danno alla salute, un danno patrimoniale sia esso danno emergente o lucro cessante) e il nesso di causalità tra il disservizio e l'eventuale danno, altrimenti un'azione legale per il solo fatto che ci siamo innervositi è da ritenersi eccessiva.
Inserita il 08-04-2008 - categoria Vacanze
E' giusto che una agenzia di viaggio a pochi giorni dalla partenza alzi il prezzo del pacchetto turistico già convenuto dalle parti?
Una chiara risposta alla domanda si può rinvenire nell'art. 90 del Codice del Consumo, che fissa le seguenti regole generali:
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Va sottolineato che l'art. 90 è uno dei tanti articoli che compongono il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); tale codice, entrato in vigore il 23 ottobre del 2005, riunisce e sostituisce ben 4 leggi, 2 decreti del Presidente della Repubblica, 14 decreti legislativi ed un regolamento di attuazione; pertanto, in seguito all'entrata in vigore del Codice del Consumo, il diritto dei consumatori trova finalmente una disciplina unitaria.
Inserita il 30-11-2007 - categoria Vacanze
I passeggeri di un traghetto che, per il peggioramento meteorologico, sono costretti ad un pernottamento di fortuna, hanno diritto al risarcimento del danno esistenziale?
La risposta è affermativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile n. 3462 del 15 febbraio 2007), chiamata a pronunciarsi sul caso di una gita marittima non andata a buon fine.
La Suprema Corte ha, infatti, respinto il ricorso presentato dalla compagnia che era stata condannata dal Giudice di Pace per "i disagi, le traversie, le afflizioni e le allucinanti difficoltà cui furono sottoposti i passeggeri" (costretti a pernottare in un museo e in una chiesa, quando avrebbero potuto essere tranquillamente sistemati sul traghetto di un'altra compagnia) al risarcimento a favore dei malcapitati passeggeri del danno esistenziale "inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità".
Inserita il 20-11-2007 - categoria Vacanze

Esiste una legge che detti regole di carattere comportamentale che lo sciatore è tenuto a rispettare sulle piste da sci?

Esiste un vero e proprio ?decalogo comportamentale dello sciatore?, contenuto nella legge 24 dicembre 2003, n. 363 e riconfermato con decreto 20 dicembre 2005.
Ecco le regole di carattere comportamentale che gli utenti delle piste da sci devono rispettare anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale:
1) Rispetto per gli altri
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
2) Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all?intensità del traffico.
3) Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4) Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5) Immissione ed incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
6) Sosta
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
7) Salita
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
8) Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l?obbligo del casco per i minori di 14 anni.
9) Soccorso
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10) Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Inserita il 10-11-2007 - categoria Vacanze

Il proprietario di uno stabilimento balenare può impedire ad un bagnante ? che non sia cliente del lido - di utilizzare i servizi igienici?

Sì, in quanto colui che utilizza un bene pubblico in base ad un atto di concessione o, comunque, a seguito di deliberazione amministrativa è titolare nei confronti dei terzi di un diritto di esclusione dall?utilizzazione dello stesso bene.
Pertanto, il titolare del lido privato gode di uno jus excludendi nei confronti di quanti non paghino per usufruire di tali servizi.
Resta fermo che le regole di cortesia suggerirebbero comunque di consentire l?utilizzazione dei servizi igienici anche a chi non sia cliente del lido privato.



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