Inserita il 13-10-2008 - categoria Telefonia e internet

Costituisce reato tempestare di sgradevoli messaggi sms un'altra persona?

Sì; chiunque tempesti di sms una persona, senza il consenso di quest'ultima, incorre nel reato di cui all'art. 660 c.p., secondo il quale "chiunque...col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a euro 516".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2006, n. 16215 argomentando come segue: "i cosiddetti sms vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi e, quanto alla capacità offensiva del messaggio in danno della tranquillità privata del destinatario, a differenza di quel che in genere succede per lo strumento epistolare, il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mittente, in modo che il mittente del messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, nello stesso identico modo in cui lo raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica tradizionale".

Inserita il 16-09-2008 - categoria Telefonia e internet

E' legittimo l'addebito operato dai gestori telefonici a carico degli utenti delle spese relative all'invio della fattura?

Il Giudice di Pace di Nola - confermando un recente orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto illegittimo l'addebito operato da un gestore telefonico a carico di un utente delle spese relative all'invio della fattura, riconoscendo al titolare dell'utenza telefonica, oltre al diritto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla società telefonica, anche un risarcimento danni, in quanto il comportamento illecito tenuto dalla società convenuta, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sta alla base di ogni rapporto contrattuale.
Da un lato, il Giudice di Pace (sentenza 21 settembre 2005) ha ritenuto fondata la domanda della parte attrice che aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 21 del D.P.R. 633/'72, il cui comma 8 espressamente dispone che: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Dall'altro, l'autorità giudicante stessa ha considerato, invece, infondato il richiamo della parte convenuta all'art. 14 delle "Condizioni generali di abbonamento", ai sensi del quale l'abbonato nel momento che ha sottoscritto il contratto di utenza ha accettato anche l'onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa, incluse le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche; secondo il Giudice, infatti, l'art. 14 del succitato regolamento deve considerarsi clausola vessatoria, "dal momento che è contenuta in un "contratto di massa", imposto dall'imprenditore commerciale all'utente consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, in quanto il contratto risulta già predisposto da una sola delle parti negoziali ed il consumatore è tenuto ad accettarlo o rifiutarlo senza avere avuto la possibilità di partecipare alla sua formazione; è, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 1469-quinquies n. 3 c.c. e come tale va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 21, comma 8, della legge sull'I.V.A.".

Inserita il 02-09-2008 - categoria Telefonia e internet

Che cosa può fare il cittadino che subisca l'attivazione da parte degli operatori telefonici di servizi non richiesti?

Può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, l'Autorità, valutata la gravità delle segnalazioni ricevute e i possibili danni per gli utenti, in tema di attivazione/disattivazione, da parte degli operatori telefonici, di servizi non richiesti, ha deciso di avviare attività di vigilanza, da condurre attraverso verifiche presso tutti gli operatori, anche a mezzo di funzioni ispettive della Polizia delle Comunicazioni, e attraverso la collaborazione più ampia possibile degli utenti.
A tal fine, l'Autorità ha predisposto un apposito modulo per denunciare le attivazioni/disattivazioni non richieste di servizi di telecomunicazioni.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Autorità via fax oppure per posta.
Successivamente alla loro verifica, i fatti denunciati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di questa Autorità o essere trasmessi per competenza ad altre Autorità.
Fonte: www.agcom.it

Inserita il 12-05-2008 - categoria Telefonia e internet
Costituisce reato ingiuriare o diffamare via internet?
In linea generale occorre preliminarmente distinguere tra reato di ingiuria e reato di diffamazione.
Ebbene, l'ingiuria (art. 594 c.p.) è l'offesa all'onore e al decoro (che è la dignità fisica, sociale e intellettuale della persona) di una persona presente: la pena è della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 516. Per aversi il delitto di ingiuria è necessario che il messaggio ingiurioso sia percepito da parte della persona offesa.
La diffamazione (art. 595 c.p.) è l'offesa alla reputazione di una persona non presente, comunicando con più persone. L'autore del reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Posta la suddetta distinzione, la risposta alla domanda è contenuta in una recente pronuncia (27.12.2000) della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che è addirittura intuitivo che "i reati previsti dagli articoli 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse)".
Va, infine, sottolineato che la diffamazione e l'ingiuria, oltre che per il mezzo dell'e-mail, possono essere realizzati anche attraverso tutti i servizi della rete (es. pagine web, chat, mailing list, ecc.).
Inserita il 23-04-2008 - categoria Telefonia e internet

Cosa si può fare contro il massiccio e continuo invio di e-mail pubblicitarie?

Quello dello spamming (che si sostanzia in pratica nell'invio indiscriminato e massiccio, tramite e-mail, di comunicazioni pubblicitarie e commerciali) è un problema di estrema attualità.
E' bene ricordare che secondo il codice della privacy (decreto legislativo 196/'03) l'invio di materiale pubblicitario è subordinato al consenso espresso dell'interessato.
Che cosa fare dunque per contrastare il fenomeno dello spamming?
Occorre innanzitutto rivolgersi alla società che invia posta elettronica sgradita chiedendo la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e l'adozione di misure atte ad evitare successivi invii.
Se tale prima azione non sortisce alcun effetto, non resta che rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali presentando ricorso.
Così ha fatto recentemente un cittadino infastidito dall'invio di e-mail sgradite e il garante gli ha dato ragione imponendo alla società in questione la cancellazione dal data base dei dati personali del ricorrente.
Nella decisione (maggio 2006) del Garante per la protezione dei dati personali è stato sottolineato che è vietato inviare e-mail pubblicitarie senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario anche quando si tratta solo del primo invio.

Inserita il 07-04-2008 - categoria Telefonia e internet

E’ reato scaricare da Internet musica, film o programmi tutelati dal diritto d’autore?

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007, ha stabilito che scaricare musica e film da internet non costituisce reato; con tale pronuncia, la Corte ha così accolto il ricorso di due studenti che erano stati condannati per aver creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore; successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio a loro volta di materiale informatico.
La Corte di Cassazione ha prosciolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte "perché il fatto non costituisce reato", escludendo che "la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server ftp, mentre dall'utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo".
Il messaggio della sentenza è dunque chiaro: il download per uso personale non costituisce reato, come non è reato condividere musica in Rete senza fini di lucro!
E' importante sottolineare che la Cassazione si è riferita alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla legge 248/2000, dal successivo recepimento della direttiva europea 29/2001/CE, nel 2003, e dalla c.d. legge Urbani nel 2004 e dalla legge 43/2005.
La sentenza della Suprema Corte - che comunque non ignora le norme entrate in vigore successivamente al fatto di Torino – ha stabilito il proscioglimento degli imputati poiché il fatto non costituiva reato in quanto non commesso "a fini di lucro". La Cassazione ha precisato che con l'espressione "a fini di lucro" prevista dalla normativa anteriore alla legge Urbani del 2004 si intendeva un fine di guadagno economico apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto. Ha sottolineato, inoltre, che la legge Urbani aveva sostituito l'espressione "a fini di lucro" con quella "per trarne profitto", incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico (in base al quale si richiede che il soggetto agisca per un fine particolare la cui realizzazione non è tuttavia richiesta agli effetti della consumazione del reato) richiesto per la configurazione del reato, ampliando la punibilità del fatto medesimo essendo sufficiente il perseguimento di un vantaggio qualsiasi, anche un mero risparmio di spesa; però l'espressione "per trarne profitto" della legge Urbani è stata sostituita dalla legge n. 43/2005 che ha reinserito quella "a fini di lucro".
Anche ora, pertanto, sulla punibilità incide il fatto che il reato venga o meno commesso a fini di lucro. In base alle norme attualmente vigenti, infatti, chi scarica illegalmente (cioè, senza l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore) "senza fini di lucro" opere protette da licenze esclusive non commette reato; incorre, però – situazione non prevista dalla sentenza – in un illecito amministrativo per il quale è previsto una sanzione da 154 a 1032 euro.
Per quanto riguarda, invece, l'attività di file-sharing (condivisione di file in rete), ora, perché ci sia reato basta mettere a disposizione del pubblico "per qualsiasi scopo (quindi anche non di lucro) e in qualsiasi forma" un'opera protetta senza averne diritto. Però, chi condivide senza contropartita economica è soggetto solo ad una multa da 51 a 2065 euro, mentre chi condivide a scopo di lucro è punito con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15 mila euro. Con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15 mila euro è punito anche chi scarica a scopo di lucro.
Occorre, però, evidenziare che nel caso di condivisione di file senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 3-quater della legge 43/2005 chi commette la violazione è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima dell'emissione del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso oltre la spesa del procedimento, estinguendo con il pagamento il reato.

Inserita il 31-12-2007 - categoria Telefonia e internet
Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile che cosa devono indicare nelle loro offerte?
In base alla delibera n. 96/07/CONS (entrata in vigore il 6 marzo) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), contenente le modalità di attuazione di quanto stabilito dal decreto Bersani sulla trasparenza nelle tariffe della telefonia mobile e fissa, gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle loro offerte:
- nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre rete mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;
- nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell'offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi e eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;
- il prezzo degli sms;
- nel caso di tariffazione omnicomprensiva, ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l'importo mensile indicato deve essere corredato dall'indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e rete mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo;
- le voci di cui sopra sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta; il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.
Inserita il 17-12-2007 - categoria Telefonia e internet
E' possibile ottenere il risarcimento del "danno esistenziale" in caso di attivazione di servizi telefonici non richiesti?
Il Tribunale Monocratico di Genova, con sentenza 24 novembre 2006, n. 4005, ha risposto affermativamente; si tratta di una sentenza innovativa, in quanto il giudicante, non solo ha considerato nulli i contratti relativi ai servizi telefonici attivati all'insaputa dell'utente, condannando la compagnia telefonica a rimborsare quanto indebitamente richiesto, ma ha anche accolto la domanda di risarcimento del danno esistenziale, motivando come segue: "l'incidenza sull'assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere "poco visibili" agli utenti la lesione alla sfera dei diritti di libertà economica così posti in essere, porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale".
Inserita il 09-12-2007 - categoria Telefonia e internet
Ha diritto al risarcimento dei danni chi riceve da un gestore telefonico numerosi messaggi sms di carattere commerciale e pubblicitario sul proprio cellulare?
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2005, ha risposto affermativamente, accogliendo la richiesta di risarcimento danni avanzata dal titolare di un numero telefonico mobile, che, pur senza mai aver rilasciato alcuna autorizzazione, consenso o richiesta, arbitrariamente riceveva dal gestore telefonico convenuto in giudizio vari e numerosi messaggi sms di carattere commerciale e pubblicitario sul proprio cellulare, subendo continui fastidi, disagi e disturbi, oltre l'onere in ogni momento di visionare i diversi messaggi ricevuti cancellando quelli inutili per non intasare la memoria del telefono ed evitare di bloccare la ricezione di nuovi messaggi.
Il Giudice di Pace ha sottolineato come "da giurisprudenza costante, nell'ambito dei diritti fondamentali dell'individuo, dei diritti soggettivi e della persona e della sua vita privata, senza dubbio è opportuno assicurare e garantire l'utente vittima di avvisi, chiamate o comunicazioni non desiderate, pregiudizievoli, importune o che gli rechino disturbo, riconoscendo allo stesso un equo ristoro e la dovuta tranquillità".
Il Giudice ha, pertanto, riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello personale, spiegando chiaramente che "in ordine al primo, vanno considerate le attività compiute, con dispendio di tempo e di energie e le spese sostenute dall'istante, prima del giudizio, per opporsi al trattamento non consentito dei dati personali, mediante richieste e reclami al fine di ottenere la cessazione delle intrusioni nella sua vita privata mediante l'invio di messaggi sms invasivi; sotto il profilo del danno personale si considera il turbamento della qualità della vita ed i disturbi delle attività relazionali, il danno esistenziale, lo stress ed i patemi morali causati dalle continue e indesiderate interferenze e violazioni nella sfera privata e proprie abitudini".
Inserita il 29-11-2007 - categoria Telefonia e internet

Come difendersi dalle continue offerte da parte dei gestori telefonici di prodotti e servizi?

Questo è un problema che affligge sempre più cittadini, ormai inermi di fronte alle pressanti e continue telefonate provenienti dagli operatori dei vari gestori telefonici.
Recentemente e ancora una volta ha fatto sentire la sua voce il Garante per la protezione dei dati personali.
Nel sito www.garanteprivacy.it è riportato il seguente comunicato stampa (28 dicembre 2006), che recita testualmente:
"Applicazioni di sanzioni amministrative, ulteriori ispezioni e, nei casi più gravi, divieto del trattamento dei dati personali. Sono queste le misure che il Garante attiverà di nuovo nei confronti dei gestori telefonici e di aziende private per tutelare gli utenti dalle continue telefonate di disturbo.
Restano purtroppo numerosi i cittadini che si rivolgono al Garante per lamentare l'offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali.
Dopo una serie di interventi e l'indicazione delle regole per i nuovi elenchi telefonici, per arginare il fenomeno il Garante ha da ultimo adottato, nel marzo di quest'anno, un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto ai gestori telefonici di attuare, entro maggio, specifiche misure per contrastare prassi illegittime come appunto l'attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli utenti e per evitare le telefonate di disturbo.
Sulla base delle segnalazioni pervenute, ma anche del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità in questi mesi, non risulta tuttavia che il fenomeno si sia significativamente ridotto.
Il Garante ha perciò deciso una articolata serie di nuovi interventi. Innanzitutto proseguirà sulla strada delle sanzioni amministrative nei casi di violazione, dopo le 20 sanzioni applicate di recente. Avvierà poi, in collaborazione con la Guardia di Finanza, accertamenti ispettivi. E, nei casi in cui emergesse che società telefoniche e call center raccolgono dati in violazione delle norme o contattano utenti in modo illecito (specie quando sia stata registrata la loro volontà di non esser più disturbati), l'Autorità adotterà anche provvedimenti di divieto del trattamento dei dati.
Il Garante si è riservato, infine, eventuali altre iniziative riguardo le regole alle quali devono sottostare i call center affinché i diritti dei cittadini vengano pienamente rispettati".

Inserita il 19-11-2007 - categoria Telefonia e internet
Scattare foto con il cellulare (MMS) all'insaputa o contro l'intenzione di chi possa esercitare lo "ius excludendi" può integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata?
La risposta è affermativa. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con sentenza 5 dicembre 2005 - 27 marzo 2006, n. 10444, il fatto di scattare in continuazione delle fotografie con il cellulare (MMS), all'insaputa o contro l'intenzione di chi possa esercitare lo "ius excludendi", può integrare il reato di cui all'art. 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata), in forza del quale è punibile con la reclusione fino a tre anni "Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614"; alla medesima pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo".
Nella fattispecie esaminata dai giudici, un uomo si era ripetutamente ingerito nella vita privata di una donna, attraverso lo scatto di numerose fotografie realizzate con il proprio cellulare (MMS), ritraendo quest'ultima nel luogo di lavoro, ovvero un negozio aperto al pubblico.
Il giudice per le indagini preliminari, avendo rilevato la violazione dell'art. 615-bis c.p., dispose la custodia cautelare dell'uomo; misura successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.


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