Inserita il 01-09-2008 - categoria Scuola

Uno studente bocciato a seguito di un incidente stradale ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dell'anno scolastico?

La risposta è affermativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3949/2007 annullando con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Sassari che aveva negato ad una studentessa il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dell'anno scolastico motivando che "non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno, che all'epoca l'infortunata non possedeva"; secondo la Cassazione l'affermazione dei giudici della Corte d'Appello "non solo è viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto" e pertanto - continua la Cassazione - "se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore".
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che "la sentenza (di appello) va cassata sul punto ed il giudice, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato, dovrà procedere all'accertamento ed alla eventuale liquidazione del risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla vittima, tenendo conto che, benché non sia configurabile un danno da lucro cessante specificamente rapportabile al ritardo nel conseguimento del titolo di studio, di questa circostanza può essere eventualmente tenuto conto nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il titolo di studio è necessario".

Inserita il 12-06-2008 - categoria Scuola

Sono sanzionabili i genitori che omettono di far impartire al figlio minorenne l'istruzione oltre la scuola media?

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8665/2007, ha risposto negativamente, confermando l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti dei genitori del figlio minorenne al quale avevano omesso di far impartire l'istruzione obbligatoria dopo le medie.
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, ha chiaramente spiegato che, anche se la legge n. 53 del 2003 (meglio nota come "legge Moratti") ha esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione oltre la scuola media ("è assicurato a tutti il diritto alla istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età"), ha poi omesso di fare "ulteriori specificazioni"; secondo la Corte si tratta comunque di "lacuna giustificabile in quanto il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della legge delega L. 53/2003, non era perfetto in carenza della emanazione dei decreti legislativi di attuazione (che nulla disciplinano sul tema)".

Inserita il 04-04-2008 - categoria Scuola
I genitori sono colpevoli se il figlio rifiuta di frequentare la scuola dell'obbligo?
No, i genitori non sono responsabili se i figli minorenni rifiutano di frequentare la scuola dell'obbligo; è quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 2006, annullando con rinvio la condanna - per violazione dell'art. 731 del codice penale - a 25 euro inflitta dal Giudice di Pace di Reggio Emilia ad una coppia per avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia minorenne l'istruzione della scuola media.
Secondo la Suprema Corte, il Giudice di Pace ha disatteso la giurisprudenza della Corte stessa sul punto, secondo la quale "deve invece ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l'istruzione obbligatoria, costituisca giustificato motivo idoneo ad escludere l'antigiuridicità contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligo, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale".
Inserita il 08-12-2007 - categoria Scuola
Se un alunno si fa male per colpa sua durante una partita di calcio giocata a scuola, quest'ultima è tenuta a risarcire i danni?
No. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1197/2007, respingendo la domanda risarcitoria presentata dai genitori di un ragazzo - all'epoca dei fatti minorenne - che, durante la lezione di educazione fisica nella palestra della scuola, era caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.
La difesa aveva sostenuto in particolare:
- che il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media;
- che detto sport è particolarmente violento;
- che i genitori avrebbero dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport o in qualunque altro.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha, invece, affermato che la disciplina del gioco del calcio "è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico", evidenziando che appare fuori luogo ogni riferimento (invocato dagli appellanti) alla previsione di cui all'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose); infine, nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che "l'infortunio è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo (del minore) errore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell'avambraccio sinistro".
Inserita il 28-11-2007 - categoria Scuola

I genitori possono criticare i metodi degli insegnanti ritenuti non corretti?

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 11154/2006, ha risposto affermativamente, confermando la sentenza che aveva assolto alcuni genitori di una scuola di Sassari dal reato, loro ascritto, di diffamazione. I genitori in questione avevano presentato un esposto al Provveditorato agli Studi di Sassari, in cui si censurava il comportamento professionale dell'insegnante affermandosi che, nel corso dell'anno scolastico, la docente non aveva fornito il necessario supporto didattico, aveva contribuito a creare negli studenti problemi di natura psicologica a causa degli atteggiamenti arroganti tenuti e aveva talvolta sostituito le interrogazioni con prove scritte, del cui esito gli alunni erano stati informati solo in occasionali colloqui; l'insegnante aveva considerato le affermazioni contenute nell'esposto lesive della propria reputazione.
La Corte di Cassazione, dopo avere chiarito che l'esposto non aveva capacità diffamatoria in quanto presentato solo ed esclusivamente all'autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo, ha ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte stessa, "in tema di diffamazione è da escludere che sussiste il necessario requisito della divulgazione dell'offesa allorché si presenti un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa, dirigendolo personalmente al titolare dell'ufficio o al preposto competente, salvo che esso risulti destinato, obiettivamente e nelle intenzioni dei preponenti, ad essere riferito o comunicato ad altri".

Inserita il 18-11-2007 - categoria Scuola
Gli studenti possono utilizzare il cellulare a scuola durante le lezioni?
La risposta è negativa. Infatti, il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica è stato sancito dal Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni con direttiva emanata il 15 marzo 2007.
Nel provvedimento si evidenzia che "l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi"; quindi, la direttiva avverte che la violazione del dovere di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante le lezioni, "comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione d'istituto; è dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso".
Sempre con riferimento all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, nella direttiva si sottolinea che il Ministero ha avviato una procedura di revisione del sistema sanzionatorio "allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive", come "l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi".
Nonostante il divieto di utilizzo dei cellulari, si precisa nella direttiva: "resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente; la scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa".
Nella direttiva viene anche precisato che "il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti".
Inserita il 09-11-2007 - categoria Scuola

Che cos’è e come va combattuto il fenomeno del “bullismo” a scuola?

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, ha dettato nella direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 le "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", spiegando, innanzitutto, che "il termine italiano bullismo è la traduzione letterale di bullying, parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'intenzione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche/e o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di cyberbullying inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche".
Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la direttiva chiarisce che "l'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva-punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria-risarcitoria. In altre parole, si afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato".
La direttiva, in particolare, delinea un piano strategico di lotta al bullismo, da attuarsi a tutti i livelli, vale a dire:
- a livello nazionale, attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione e di informazione rivolta agli studenti, ai docenti e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti; la campagna di informazione deve essere finalizzata ad una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno del bullismo e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti;
- a livello della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, valorizzando la comunicazione interpersonale e costruendo contesti di ascolto non giudicanti e momenti di dialogo;
- a livello della scuola secondaria di primo e secondo grado, promuovendo campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale, favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche; specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.
La direttiva fa, inoltre, presente che, presso ciascun Ufficio scolastico regionale, sono istituiti degli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione; tali osservatori garantiranno sia una rivelazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio; garantiranno, inoltre, il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di educazione alla legalità.
Altra importante iniziativa evidenziata nella direttiva è l'attivazione, presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione, di un numero verde nazionale (800669696), attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui poter segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, nonché ricevere sostegno.



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