Inserita il 07-10-2008 - categoria Sanità

Quali sono i tempi massimi di attesa per esami clinici? E' possibile dover aspettare 60 giorni?

Premettendo che le lunge liste d'attesa che i cittadini sono costretti ad affrontare per potersi sottoporre ad esami diagnostici o di laboratorio costituiscono uno dei maggiori problemi del Servizio Sanitario Nazionale, il Governo ha emesso un provvedimento nel 2002 contenente le linee guida governative sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi d'attesa, dove si stabilisce che:
- le prestazioni diagnostiche devono essere accessibili sulla base di una valutazione d'urgenza;
- deve essere tenuto nel giusto conto la corretta gestione delle liste di prenotazione, al fine di garantirne l'uniformità e la trasparenza;
- spetta alle regioni e alle province autonome stabilire i criteri di priorità;
- l'inosservanza dei tempi massimi d'attesa può penalizzare sotto l'aspetto economico i direttori delle aziende sanitarie locali.
Occorre però chiedersi come si generano i tempi massimi nelle liste d'attesa. I fattori sono diversi, ma in genere sono legati al tipo di prestazione, al paziente, ai bisogni sanitari da fronteggiare, ecc.
La realtà è che 60 giorni di attesa per un esame non sono pochi, ma non sono neppure tantissimi (per certi esami occorre aspettare molto di più; due esempi: per una coronarografia il tempo massimo per il 90% dei pazienti è di 120 giorni; per un esame all'anca il tempo massimo per il 90% dei pazienti è di 180 giorni).

Inserita il 23-07-2008 - categoria Sanità

E' vero che la cefalea è stata riconosciuta come causa d'invalidità civile?

Sì è vero; però, attenzione: solo il servizio sanitario della Regione Lombardia ha deciso di riconoscere, con apposita circolare, la "sindrome cefalalgica" (che colpisce maggiormente le donne e che comporta un notevole rallentamento delle attività individuali, soprattutto lavorative; in Italia sono 7 milioni le persone che soffrono di mal di testa, di cui un milione proprio in Lombardia) come causa d'invalidità civile!
Alle Asl è pervenuta una tabella che classifica il mal di testa in tre diverse categorie in base alla gravità, cui corrispondono i relativi coefficienti d'invalidità:
- il livello A contempla forme episodiche a frequenza di attacchi medio-bassa e soddisfacente risposta al trattamento; riconosce un'invalidità dallo 0 al 15%;
- il livello B1 racchiude forme episodiche a frequenza di attacchi medio-alta e scarsa risposta al trattamento; il B2 riguarda forme croniche con risposta parziale al trattamento; i livelli B1 e B2 riconoscono un'invalidità dal 16 al 30%;
- il livello C concerne, infine, le forme croniche refrattarie al trattamento con invalidità dal 31 al 46%, che rientra nelle categorie protette per il lavoro.

Inserita il 15-07-2008 - categoria Sanità

Quando è ravvisabile la responsabilità civile del medico nell'esercizio della sua attività professionale?

E' una domanda complessa, alla quale rispondiamo, alla luce di quanto dispone il codice civile, in termini solo generali.
La responsabilità del medico per il danno cagionato al paziente consegue alla violazione dei doveri inerenti alla professione, tra cui quello di diligenza nell'esecuzione della prestazione, che deve essere valutato in riferimento alla natura dell'attività esercitata. Infatti, l'art. 1176 c.c. dopo aver disposto al primo comma che "nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia", sancisce nel secondo comma che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Però, "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave" (art. 2236 c.c.).
Ai sensi dell'art. 2236, dunque, quando la prestazione che il medico deve eseguire sia particolarmente complessa, questi è obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato solo se abbia voluto provocare il danno stesso (dolo) o abbia commesso errori non giustificabili sulla base delle correnti conoscenze (colpa grave); vi è, pertanto, un esonero da responsabilità per colpa lieve.
Dunque, la regola generale secondo la quale il prestatore d'opera intellettuale risponde anche per colpa lieve (1176 c.c.) viene così derogata dall'art. 2236 che prevede un'attenuazione di responsabilità solo quando sussistano problemi tecnici di speciale difficoltà, la cui esistenza dovrà essere provata dal medico per esonerarsi dalla responsabilità stessa.

Inserita il 09-07-2008 - categoria Sanità

Il lavoratore italiano ricoverato all'estero ha diritto di essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale?

Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l'assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all'estero. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all'assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all'estero. Nell'Unione Europea e negli Stati che hanno stipulato apposite convenzioni bilaterali con l'Italia, anche i turisti beneficiano dell'assistenza, solo per le cure urgenti. In questi casi le strutture sanitarie locali erogano direttamente l'assistenza ai beneficiari. Naturalmente gli interessati devono munirsi dell'apposita certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali. Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio hanno diritto al rimborso delle spese mediche sostenute secondo la procedura prevista dal DPR 31/7/1980 N. 618. Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all'estero per motivi diversi dal lavoro o studio (turismo, motivi di famiglia, etc.) non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per cure mediche urgenti. Sarebbe, pertanto, prudente tutelarsi con una polizza assicurativa privata contro eventi sanitari imprevisti. Qualora invece essi si rechino all'estero allo scopo di ricevere cure mediche (cure presso Centri di alta specializzazione all'estero, trapianti di organo, o casi in cui non sia possibile ricevere cure tempestivamente in Italia), devono preventivamente mettersi in contatto con la propria ASL. Fonte: www.ministerosalute.it

Inserita il 11-06-2008 - categoria Sanità

E' possibile richiedere la videocassetta del proprio intervento chirurgico?

A questa domanda ha dato risposta positiva il Garante della Privacy in un recente provvedimento, esattamente del 20 settembre 2006.
Infatti, "il Garante ha dato ragione ad una paziente che aveva avanzato invano richiesta ad una casa di cura di ricevere in forma intelligibile i dati che la riguardavano e quindi una copia della registrazione video dell'intervento al quale era stata sottoposta ("videolaparoscopia").
La casa di cura si era opposta alla richiesta sostenendo che, essendo la riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente facoltativa per la struttura sanitaria, la pretesa della ricorrente di ottenerne una copia sarebbe stata "arbitraria, oltre che illegittima". Inoltre, la casa di cura aveva aggiunto che, essendo stati registrati interventi chirurgici eseguiti anche su altri pazienti, la consegna della cassetta avrebbe violato la riservatezza di questi ultimi.
L'Autorità ha ribadito invece il diritto della paziente ad accedere a tutti i dati che la riguardano, in qualunque documento, supporto, anche visivo, o archivio essi siano contenuti o registrati e ha sottolineato che la presenza di dati relativi a terzi non fa venire meno tale diritto, potendosi agevolmente provvedere alla loro cancellazione.
Il Garante quindi ha ordinato alla casa di cura di comunicare alla paziente i dati personali che la riguardano, e ha ordinato la parziale liquidazione a suo favore dell'ammontare delle spese per il procedimento" (Fonte: Newsletter n. 283 del 21 novembre 2006, www.garanteprivacy.it).

Inserita il 26-05-2008 - categoria Sanità

Quali sono le regole alle quali deve attenersi un medico di base al fine di rispettare la privacy dei suoi pazienti?

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006 un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali finalizzato a rendere più semplice e più trasparente l'applicazione delle regole sul rispetto della privacy dei pazienti. A tal scopo è stato predisposto dal Garante un modello di informativa, il cui testo può essere affisso nella sala d'attesa dell'ambulatorio (i medici, se preferiscono, possono informare i pazienti anche a voce).
Ebbene, nel modello di informativa (elaborato dal Garante, dopo aver interpellato i medici stessi, attraverso le loro categorie) si legge, in particolare, che i pazienti devono sapere che, senza il loro specifico consenso, il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le loro condizioni di salute e che in qualunque momento gli assistiti possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi.
Il testo predisposto dal provvedimento del Garante che un cittadino potrebbe leggere nella sala d'attesa del proprio medico curante è il seguente:
"Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta di dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso".

Inserita il 22-04-2008 - categoria Sanità

Sono rimborsabili le spese mediche sostenute dai privati cittadini che, in situazioni di particolare urgenza e necessità, si rivolgano ad una clinica privata?

In caso di urgenza dell'intervento, il paziente ha diritto di farsi curare in una struttura privata e chiedere il rimborso delle spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza 2444/2001, chiamata a prendere in esame il caso di un paziente, dimesso da un centro cardiologico convenzionato con una Asl ? nel quale era stato ricoverato in seguito a infarto ? per l'impossibilità di effettuare in tempi brevi l'intervento al cuore di cui aveva bisogno; in mancanza di un'altra clinica autorizzata dal servizio pubblico, il paziente si era rivolto a una casa di cura privata trovando qui la tanto sospirata assistenza pagata però 70 milioni delle vecchie lire, 50 dei quali secondo i giudici di primo e secondo grado dovevano essere rimborsati dalla Asl.
Ebbene, la Cassazione ha respinto il ricorso della Asl (condannata a rimborsare le spese sostenute dal paziente), affermando che "il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trova il suo fondamento nell'art. 32, primo comma, della Costituzione che, ribadendo un principio già esistente nell'ordinamento giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario alla tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo, rientra fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata protezione"; pertanto, nell'ipotesi in cui un assistito dal Servizio Sanitario Nazionale chieda il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione sostenute in occasione di un intervento urgente non possibile in tempi brevi presso una struttura pubblica, il suo diritto può essere tutelato quale diritto inviolabile ed oggetto di incondizionata protezione.
Concludendo, secondo la Cassazione l'autorizzazione preventiva della struttura pubblica è derogabile tutte le volte che il cittadino venga a trovarsi in una situazione di grave crisi di salute, con imminente pericolo per la sua salute.

Inserita il 26-02-2008 - categoria Sanità

La trasfusione sanguigna può essere lecita anche in presenza del rifiuto del paziente?

Recentemente la Cassazione (sentenza n. 4211/2007) ha affrontato il caso di un Testimone di Geova, che in seguito ad un grave incidente stradale era stato ricoverato presso il pronto soccorso di un ospedale e successivamente trasferito nel reparto di rianimazione perché affetto da rotture multiple e rottura dell'arteria principale con emorragia in atto.
Nel corso del successivo intervento chirurgico veniva sottoposto a trasfusione sanguigna nonostante avesse dichiarato che, in ossequio al proprio credo religioso, non voleva gli venisse praticato tale trattamento; da qui la richiesta dal parte del paziente di risarcimento dei danni morali patiti per essere stato costretto a subire la trasfusione rifiutata.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso del paziente, sottolineando che bene hanno fatto i giudici di merito a negare il risarcimento richiesto in quanto il dissenso come il consenso, deve essere inequivoco, attuale, effettivo e consapevole; conseguentemente, alla luce di questi elementi e di un dissenso espresso prima dello stato d'incoscienza conseguente all'anestesia, è lecito da parte dei sanitari domandarsi - in seguito - se il paziente voglia o meno essere trasfuso, qualora le condizioni di salute dello stesso si aggravino rendendolo in pericolo di vita (di qui, secondo la Corte di Cassazione la correttezza della motivazione della sentenza di merito che ha ritenuto che il dissenso originario, con una valutazione altamente probabilistica, non dovesse più considerarsi operante in un momento successivo, davanti ad un quadro clinico fortemente mutato e senza la possibilità di un ulteriore interpello del paziente ormai anestetizzato).

Inserita il 23-02-2008 - categoria Sanità

I medici sono obbligati a informare il paziente dei possibili effetti collaterali del farmaco prescritto?

Alla domanda ha recentemente risposto la Corte di Cassazione (con sentenza n. 1025 del 17 gennaio 2007), chiamata a decidere il caso di un medico del pronto soccorso condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni colpose, in quanto dopo aver somministrato ad un paziente cardiopatico (presentatosi al pronto soccorso) un tranquillante, all'atto delle dimissioni non aveva informato il paziente dei possibili effetti collaterali del farmaco (tra cui il colpo di sonno) e della necessità di non mettersi alla guida per almeno 12 ore; il paziente, dunque, non avendo ricevuto nessuna informazione relativamente agli effetti collaterali del farmaco assunto, si era messo alla guida della sua autovettura (trascorse 5 ore dalla somministrazione del farmaco) e, secondo quanto dal medesimo dichiarato nella querela, era stato colto da un colpo di sonno, a causa del quale aveva invaso l'opposta corsia della strada, entrando in collisione con un'altra autovettura e riportando nell'incidente lesioni gravi.
Ebbene, la Corte di Cassazione, da una parte, ha affermato la necessità che un medico avverta sempre i propri pazienti degli effetti collaterali che un farmaco può avere specialmente "sulle capacità di guida e l'opportunità di non mettersi alla guida", dall'altra ha, però, accolto il ricorso del medico per "mancanza di prove", spiegando che "non si è tenuto nella dovuta considerazione la complessiva condotta di guida, poiché il paziente ha percorso regolarmente una strada, si è posto dietro un'altra autovettura, tallonandola da vicino per poi superarla al primo tratto rettilineo, ha acquistato una velocità sostenuta atteso che l'auto superata procedeva 80 K/H e lo stesso paziente, effettuato il sorpasso, guadagnava parecchie decine di metri, invadendo l'opposta corsia di marcia. Viene descritto un comportamento di guida vigile e attento e risulta pertanto illogico, oltre che privo di prova, ritenerlo collegato all'effetto del farmaco calmante il cui effetto principale è quello di alleviare lo stato d'ansia, nonché quello di indurre progressivamente sonnolenza".
In conclusione, secondo la Cassazione il medico ha l'obbligo di mettere per iscritto l'avvertimento sui possibili rischi causati dalla somministrazione di farmaci con effetti collaterali, ma risponde di eventuali incidenti solo se la causa, ad esempio un colpo di sonno, è provata con certezza.

Inserita il 20-02-2008 - categoria Sanità

Il medico di famiglia è sempre tenuto ad effettuare le visite domiciliari?

Sì, qualora lo richiedano le condizioni di salute dell'assistito. E' importante, però, sapere che le visite domiciliari vanno richieste entro le ore 10 perché il medico sia obbligato a effettuarle in giornata, mentre quelle richieste oltre quell'ora possono essere eseguite entro le ore 12 del giorno successivo.
In ogni caso la chiamata urgente deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
Nelle giornate di sabato e nei giorni prefestivi il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è comunque obbligato ad effettuare le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

Inserita il 16-02-2008 - categoria Sanità

Il medico di turno in servizio presso la guardia medica che non interviene a seguito della chiamata di un paziente commette reato?

Da premettere che il servizio di guardia medica (definito "continuità assistenziale" in quanto assicura la prosecuzione dell'assistenza di base in ore e in giorni diversi rispetto a quelli in cui è normalmente erogata dal medico generico) deve garantire per le urgenze notturne, festive e prefestive, gli interventi domiciliari e territoriali dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali; inoltre, il medico di guardia medica deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Asl e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi domiciliari o territoriali richiesti.
Posta la suddetta premessa, il medico di turno presso la guardia medica che rifiuti indebitamente il suo intervento di soccorso rischia una condanna per rifiuto di atti d'ufficio; è quanto ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33018/2005, confermando la condanna per il delitto di cui all'art. 328, 1° comma, c.p. inflitta ad un medico di guardia che, allertato dal 118 per intervenire presso l'abitazione di un ottantenne (che lamentava da molte ore fortissimi dolori addominali), pur dichiarandosi immediatamente disponibile, in realtà non era intervenuto, tanto che il paziente, in preda sempre a più forti dolori, era stato accompagnato da un vicino di casa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale, dove gli erano state prestate le prime cure d'urgenza ed era stato disposto il ricovero nel reparto di chirurgia.
La Corte di Cassazione ha spiegato che "il sanitario del Servizio di Continuità Assistenziale, in quanto dotato, nell'espletamento dell'attività di diagnosi e di prescrizione di prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di poteri certificativi ed autoritativi e quindi partecipe delle pubbliche funzioni dell'Ente sanitario pubblico, riveste lo status di pubblico ufficiale, che ha il dovere di non rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo"; la Corte ha, infine, affermato che il rifiuto di atti d'ufficio rilevante a norma dell'art. 328, 1° comma, c.p. deve riguardare - come nel caso in questione - un atto indifferibile dal cui mancato compimento possa derivare un pregiudizio.

Inserita il 03-02-2008 - categoria Sanità

Il medico, al di fuori della propria attività lavorativa, può esimersi dal prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale?

Assolutamente no! Infatti, prestare soccorso è un dovere del cittadino, tanto più se si tratta di un medico.
Per il medico l'omissione di soccorso non può, infatti, trovare giustificazione nella mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o nell'essere sprovvisto dell'attrezzatura adeguata, così come prevede l'art. 7 del Codice Deontologico, ai sensi del quale "Il medico indipendentemente dalla sua abituale attività non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".

Inserita il 28-01-2008 - categoria Sanità

Che cosa rischia il farmacista che apre sistematicamente in ritardo la farmacia?

Rischia una condanna penale per il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 del codice penale: "Chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno").
A stabilirlo è stata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato, con sentenza n. 26934/2005, la condanna ad un farmacista di un piccolo centro urbano, ritenuto responsabile del delitto di interruzione di pubblico servizio, perché, quale titolare della farmacia, turbava la regolarità del relativo servizio di pubblica necessità, provvedendo all'apertura dell'esercizio con sistematico ritardo sia al mattino che al pomeriggio di circa 30-45 minuti.
La Corte ha spiegato (confermando una precedente sentenza della stessa Corte del 29 aprile 2001) che integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento.
In presenza di un tale disservizio (specie se si tratta di una farmacia situata in un piccolo centro urbano) ai cittadini non resta che richiedere il tempestivo intervento dei vigili urbani o dei carabinieri; non assumere una medicina in tempo, infatti, potrebbe risultare fatale!

Inserita il 22-01-2008 - categoria Sanità

Che cosa rischia l'infermiera che rifiuta, accampando scuse, di pulire i pazienti dell'ospedale?

Rischia una condanna per omissione di atti d'ufficio (art. 328 del codice penale). A stabilirlo è stata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 39486/2006), che ha confermato la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per un anno e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per un'infermiera generica di servizio in ospedale che indebitamente si era rifiutata di effettuare le operazioni di pulizia ad un degente, sottoposto a un intervento di resezione colica, il cui letto e le parti intime erano imbrattate con le feci fuoriuscite dalla sacca di contenimento delle stesse, atto che per ragioni di igiene e di sanità doveva essere compiuto senza ritardo.
L'imputata si era rifiutata di provvedere alle operazioni di pulizia accampando la scusa di provare vergogna per la differenza di sesso.
La Cassazione ha però ritenuto che il rifiuto dell'imputata di provvedere prontamente alle operazioni di pulizia in ragione della differenza di sesso fosse palesemente ingiustificato e che tale incombenza rivestisse carattere di urgenza per evidenti ragioni di igiene e sanità.
Singolare e forse isolato caso di malasanità, ma è bene sapere che le operazioni di pulizia del paziente rientrano nelle tipiche mansioni degli infermieri generici!

Inserita il 17-01-2008 - categoria Sanità

Nel caso di intervento di chirurgia estetica mal riuscito che comporti per il paziente la necessità di altro intervento riparatore, quali sono i danni risarcibili?

Il quesito è stato risolto dalla Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con sentenza 20 settembre 2004, n. 18853; secondo i giudici, nel caso di intervento di chirurgia estetica mal riuscito, ed in cui vi è la necessità per il paziente di sottoporsi ad altro successivo intervento riparatore, non può affermarsi che per conseguire un certo risultato sia indifferente per il paziente subire una o due operazioni e, quindi, limitare il risarcimento alla spesa sostenuta per la prima operazione inutile. Ed infatti, una volta accertata l'eventuale sussistenza di un danno, quest'ultimo va liquidato in tutte le sue componenti, sia patrimoniali, quali ad esempio, il maggior onorario per il chirurgo e per la sua équipe, maggior degenza in clinica, ecc., che morali (ogni operazione costituisce un trauma anche psicologico e va tra l'altro valutato se l'inutilità di un precedente intervento possa aumentare il timore per l'intervento successivo e quindi il trauma medesimo).

Inserita il 06-01-2008 - categoria Sanità

L'anoressia può dare diritto alla pensione d'invalidità?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha risposto affermativamente con sentenza n. 6500 del 7 maggio 2002; si tratta di una decisione molto importante che riconosce il diritto alla pensione d'invalidità al lavoratore che cade in malattia per anoressia, patologia grave e sempre più diffusa.
Precisamente, la Cassazione si è occupata del caso di una signora dell'età di 53 anni malata di anoressia che, non essendo più in grado di svolgere regolarmente il proprio lavoro, si era rivolta al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità.
Il giudice di primo grado, in base ad una prima consulenza tecnica d'ufficio, accoglie la domanda e la decisione viene confermata dal tribunale in sede di appello; contro la sentenza di secondo grado ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno contestando la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio, in quanto le tabelle emanate dal Ministero della Sanità prevedono per la patologia specifica un'inabilità parziale tra il 41% e il 50%.
La Cassazione stabilisce che il ricorso è infondato, riaffermando un precedente principio di diritto secondo cui "in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute" (Cass. n. 5934 del 20/6/94).
In conclusione, secondo la Corte, nel caso in cui coesistano - come nel caso di specie - anoressia, deficit intellettivo, sindrome psico-patologica ed eccessiva magrezza, tali da costituire un complesso quadro patologico inemendabile su cui si innestano disturbi del comportamento, il diritto alla pensione d'invalidità deve essere riconosciuto.

Inserita il 23-12-2007 - categoria Sanità

Le persone affette da obesità possono ottenere l'assegno di invalidità?

Sì. Infatti, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza 19 agosto 2004, n. 16251 ha stabilito che non sono più vincolanti le tabelle fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 utilizzate per misurare il punteggio di invalidità e che attribuiscono una percentuale di handicap agli obesi che in nessun caso supera il 40%, mentre per ottenere il diritto all'assegno mensile è necessario raggiungere una percentuale pari o superiore al 74%.
Precisamente, la Suprema Corte era stata chiamata a decidere sul ricorso di una signora a cui, pur essendo gravemente obesa, non era stata riconosciuta la percentuale di invalidità minima per ottenere l'assegno di invalidità; le tabelle ministeriali, infatti, includono l'obesità nella fascia di invalidità con percentuale dal 31% al 40%, ma tale percentuale è calcolata in riferimento a persone che hanno un "indice di massa corporea compreso tra 35 e 40%, senza tener conto delle nuove forme di obesità e di quelle più gravi (la signora ricorrente, infatti, raggiungeva un indice di massa corporea del 57,7).
Pertanto, la Corte ha affermato che, specie nelle forme gravi di accumulo adiposo, è necessario valutare questa disfunzione in "maniera svincolata dai limiti tabellari" e dare percentuali di invalidità più elevate, superiori al 40%, a chi ha un rapporto molto squilibrato fra altezza e peso corporeo (l'indice si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura).
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che esistono situazioni richiedenti un'indagine diretta ad acclarare il grado di invalidità, svincolata dai limiti specificati dalle tabelle; pertanto, i periti chiamati a valutare il livello di obesità dovranno tener presente non più solo le tabelle, ormai ritenute inadeguate per misurare le nuove obesità, bensì la reale situazione invalidante di chi è afflitto da questa malattia.
In pratica, d'ora in poi, alle persone affette da obesità potrà essere riconosciuto un punteggio di handicap superiore al 40% che consentirà di ottenere l'assegno di invalidità.

Inserita il 15-12-2007 - categoria Sanità

Che cos'è l'indennità mensile di frequenza e chi ne ha diritto?

L'indennità mensile di frequenza (il cui importo per il 2007 è pari a euro 242,84 mensili) è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 e viene erogata ai minori che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o che hanno subito una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore.
Schematicamente, le condizioni necessarie per ottenere il mensile di frequenza sono le seguenti:
- avere età inferiore a 18 anni;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a euro 4.171, 44.
Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che percepiscono:
- l'indennità di accompagnamento;
- la speciale indennità per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
E' possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità.
L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.
Va, infine, evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 289/1990 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

Inserita il 17-11-2007 - categoria Sanità

Il medico può violare il segreto professionale?

No, in quanto la rivelazione di segreto professionale costituisce reato. Infatti, l'art. 622 del codice penale dispone che chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento (cioè, danno), con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Più specificamente va sottolineato che, secondo quanto stabilito dal codice di deontologia medica, il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscono la tutela della riservatezza.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa; b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.



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