E' responsabile il ristoratore per la perdita di un piccolo oggetto di valore lasciato su un tavolo del locale e di cui il cliente ha denunciato la scomparsa?
No, il ristoratore non è responsabile. Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza 9 novembre 1987, n. 8268) la responsabilità per le cose non consegnate in custodia deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (per esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito affermativa della responsabilità del ristoratore per la perdita di un accendino d'oro lasciato su un tavolo del locale e di cui era stata poco dopo denunciata la scomparsa dal cliente).
Che cosa rischia il ristoratore che ha la cattiva abitudine di riciclare l'olio?
Chi ricicla l'olio per cucinare nuovi piatti rischia di essere condannato al pagamento di un'ammenda. La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 17613/2006, ha confermato la condanna al pagamento di un'ammenda inflitta dal Tribunale di Brescia (nel gennaio del 2005) al titolare di un esercizio per la produzione di pasti, reo di aver impiegato nella frittura di generi gastronomici olio in stato di alterazione.
La Suprema Corte ha sottolineato come il giudice di merito abbia dedotto correttamente "il giudizio di responsabilità basato sul sicuro impiego dell'olio alterato nella frittura degli alimenti, ciò desumendosi dalla posizione della padella contenente l'olio alterato sul fornello della cucina del ristorante e dal fatto che l'olio era ancora caldo".
La Corte ha anche spiegato che "l'alterazione del prodotto è stata correttamente desunta dal notevole superamento (34%) del livello d'ossidazione dell'olio di frittura consentito dalla circolare ministeriale 1991 che ha recepito il parametro elaborato dalla comunità scientifica internazionale (25%), superato il quale l'olio è valutato come alterato".
L?olio servito nei ristoranti deve essere obbligatoriamente etichettato?
La risposta è affermativa. A stabilirlo è la legge 11 marzo 2006, n. 81, che recita quanto segue:
"Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. In caso di violazione delle disposizioni si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000".
Il consumatore è, dunque, legittimato a pretendere che l'olio di oliva servito a tavola nei ristoranti sia contenuto in bottiglie confezionate o in oliere munite di etichetta; se il gestore non adempie a quanto indicato dalla legge, non resterà che segnalare l'accaduto agli organi di polizia.
Nel menù collocato sui tavoli del ristorante deve essere indicato se siano impiegati o meno prodotti surgelati?
La Cassazione si è espressa al riguardo molto recentemente (sentenza n. 24190 del 26 giugno 2005) affermando che se il prodotto è surgelato ma non indicato nel menù è configurabile il tentativo di frode in commercio. La Suprema Corte, richiamando la prevalente giurisprudenza, ha spiegato che è configurabile il tentativo di frode in commercio non solo quando venga omessa l'indicazione nella lista delle pietanze che gli alimenti sono surgelati, ma anche quando la loro indicazione venga fatta con caratteri molto piccoli, posti all'estremo margine inferiore della lista e in senso verticale, in modo da sfuggire all'attenzione della clientela.
Tutto ciò in quanto, secondo la Corte, il ristoratore ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta al consumatore.
Se un cliente di un bar chiede un caffè “Hag” gli può essere servito un decaffeinato qualsiasi?
No, perché chi chiede un caffè "Hag" ha diritto di consumare proprio quella marca di caffè e non un qualsiasi decaffeinato; è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 12100/2002), secondo la quale un simile "scambio" potrebbe integrare gli estremi del reato di frode in commercio (il codice penale, all'art. 515, stabilisce che, nell'esercizio del commercio, chi consegna una cosa diversa da quella richiesta o pattuita commette reato).
La Corte di Cassazione ha contestato l'affermazione "apodittica" della Corte d'appello, secondo la quale il marchio Hag, a causa della sua diffusione, sta ad indicare nell'uso comune un qualsiasi caffè decaffeinato, sottolineando che:
- la condizione dell'essere decaffeinato non è l'unico elemento che possa valere a differenziare le diverse marche di caffè di tale tipo, potendo sulla qualità di ognuno incidere anche altri fattori, quali, ad esempio, un particolare processo di decaffeinizzazione, differente a seconda delle diverse ditte produttrici;
- non può ritenersi in via assoluta provato che un avventore, il quale chieda un caffè Hag, si aspetti in ogni caso di ricevere un qualunque decaffeinato, in quanto la popolarità raggiunta dal marchio di un prodotto non fa venir meno il diritto del titolare all'uso esclusivo del marchio medesimo, salvo che dal suo comportamento possa desumersi con certezza una acquiescenza all'uso da parte di terzi, ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio; pertanto, se il venditore non formula contro-offerte e non chiede chiarimenti, deve intendersi che egli accetta la richiesta nei termini letterali in cui questa è formulata e il contratto deve essere eseguito in conformità.
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||