Che cosa può fare il cliente insoddisfatto dell'operato del proprio avvocato, reo di non averlo adeguatamente informato sull'andamento del processo e soprattutto di avergli presentato una parcella troppo alta?
In linea generale, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 40 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili; l'avvocato è anche tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
Quanto, invece, alla richiesta di pagamento, l'art. 43 del Codice suddetto precisa che l'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte; inoltre, l'avvocato non deve chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
Ebbene, posti i suddetti principi, che cosa può fare il cliente insoddisfatto del proprio avvocato (specie quando intenda opporsi ad una parcella ritenuta non adeguata)? A chi deve rivolgersi?
Può inoltrare un esposto al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, al quale risulta iscritto l'avvocato del cui operato il cliente è rimasto insoddisfatto; ciò, in particolare, per contestare la parcella, se ritenuta non proporzionata all'attività professionale svolta.
Che cos'è l'istituto del gratuito patrocinio? Chi ne ha diritto? Come si sceglie il difensore?
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. E' previsto nel nostro ordinamento in applicazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.
L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo (che può essere civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.723,84 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni).
Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.
Nel giudizio penale, il limite di reddito è aumentato di 1.032, 91 euro per ogni familiare convivente.
Non può essere ammesso al gratuito patrocinio:
- nei giudizi penali = chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato;
- negli altri giudizi = chi sostiene ragioni manifestamente infondate.
Quanto alla scelta del difensore, va detto che si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli avvocati della Regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Va, infine, sottolineato che le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Che cos'è la querela? E' possibile, una volta presentata, ritirarla?
Può accadere che la legge penale subordini l'esercizio dell'azione penale alla volontà della persona offesa (reati perseguibili a querela).
Infatti, ogni persona offesa da un reato, per il quale non si debba procedere d'ufficio, ha diritto di querela (art. 120 c.p.). Ne deriva che se manca la querela, al Pubblico Ministero (P.M.) è precluso l'esercizio dell'azione penale.
In pratica, la querela consiste in una dichiarazione con la quale si chiede la punizione del reo per un dato fatto previsto dalla legge come reato. Sono oggetto di querela soprattutto i c.d. reati bagatellari, quali ingiurie, minacce, diffamazione, ecc.
La querela deve contenere le seguenti informazioni: descrizione dell'accaduto, ogni elemento utile all'identificazione dell'autore del fatto (generalità, domicilio); indicazione di eventuali testimoni e di ogni altra fonte di prova considerata utile ai fini delle indagini.
La querela può essere presentata (oralmente o per iscritto), personalmente oppure attraverso il proprio avvocato, al P.M. o a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero a un agente consolare all'estero.
Se presentata con dichiarazione orale, viene redatto il verbale (sottoscritto dal querelante o dal suo avvocato) da chi la riceve (ad es. dall'ufficiale di polizia giudiziaria).
La querela è valida se presentata entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Da osservare che la querela può essere ritirata (c.d. remissione della querela); il ritiro consiste nella rinuncia alla querela già proposta. In caso di remissione, le spese di giudizio (fino al '99 a carico del querelante) sono, salvo patto contrario, pagate dal querelato. La remissione, in ogni caso, deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal querelato.
Infine, è necessario sottolineare che la querela non va confusa con la denuncia; infatti, qualsiasi persona, non necessariamente persona offesa dal reato, può presentare denuncia quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio. La notizia di reato (c.d. notitia criminis) è rappresentata da tutte quelle informazioni (segnalazioni) di fatti, in apparenza costituenti reati, ricevute dal P.M. o dagli organi della Polizia giudiziaria.
In materia civile, quando un cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace?
Un cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace per:
- cause relative a beni mobili del valore non superiore a euro 2.582,28, ossia quelle riguardanti beni materialmente trasferibili come le merci, gli autoveicoli, i piccoli oggetti oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di una data cosa;
- cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro il valore di euro 15.493,71;
- cause per apposizione di termini; quando i confini sono certi e riconosciuti ci si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la collaborazione del vicino a collocare o costruire quelle opere, come ad esempio piccoli scavi, muri o recinzioni, che rendano evidente e riconoscibile la linea di demarcazione;
- cause in materia d'immissioni moleste fra gli utilizzatori d'immobili adibiti a civile abitazione;
- cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali; sono quelle che hanno ad oggetto il modo più conveniente ed opportuno di esercitare un diritto condominiale oppure quelle in cui si discute sul modo di utilizzare un servizio comune tra i condomini (ad esempio: il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell'acqua o dello scarico, gli sprechi dell'energia elettrica quando il contatore è comune, l'uso del cortile condominiale per il lavaggio dell'auto anziché solo per il parcheggio);
- opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di euro 15.493,71; le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette "multe", che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocità, sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo).
E' possibile che un avvocato rinunci ad assistere il proprio cliente da un giorno all?altro senza motivo?
La risposta all'interrogativo è contenuta nell'art. 47 del Codice Deontologico Forense, ai sensi del quale l'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato (e quindi di rinunciare ad assistere il proprio cliente); l'articolo citato, però, sottolinea che "in caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa"; nell'articolo viene anche chiarito che "qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli"; infine, l'art. 47 stabilisce che "in caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto", precisando che "con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione".
Se si inciampa in una buca presente sul marciapiede a chi bisogna rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta?
Bisogna rivolgersi all'ente proprietario della strada, la cui responsabilità non è però sempre scontata; infatti, l'ente è responsabile dei danni provocati da difetti del manto stradale soltanto se la situazione di pericolo, che ha causato il danno, non era, al momento del fatto, né visibile né prevedibile.
In altre parole, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto, in ossequio al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 del codice civile, a mantenere la strada medesima ed il relativo marciapiede in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente che fa ragionevole affidamento sulla sua regolarità. Il pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto) è caratterizzato, come è ormai pacifico in giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. In pratica, affinché una buca possa essere considerata insidia, generando di conseguenza la responsabilità del proprietario della strada, è necessario che essa, usando la diligenza dell'uomo medio, sia oggettivamente e soggettivamente non prevedibile e non avvistabile.
In definitiva, se viene constatato che la buca in questione rappresentava un pericolo non occulto o insidioso, ma visibile ed evitabile, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'ente proprietario della strada.
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