Inserita il 01-10-2008 - categoria
Famiglia
E' possibile diseredare un figlio per il disinteresse mostrato nei confronti del proprio padre ormai anziano?
No, non è possibile diseredare un figlio per il disinteresse mostrato nei confronti del proprio padre, seppure sotto il profilo umano tale comportamento sia certamente riprovevole e condannabile.
Il codice civile, infatti, stabilisce i casi in cui è possibile escludere dalla successione gli eredi legittimari della quota di riserva garantita dalla legge. I casi di indegnità - che non comprendono, pertanto, il disinteresse - sono elencati dall'art. 463 del codice civile; tale articolo recita testualmente:
"E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio;
3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso".
Inserita il 26-06-2008 - categoria
Famiglia
In caso di divorzio, il genitore non affidatario è tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne occupato come apprendista?
Sì. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 407 dell'11 gennaio 2007, confermando l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia.
La Suprema Corte ha spiegato che:
- l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto;
- la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue, sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato; pertanto, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, la valutazione della raggiunta autosufficienza economica non può prescindere dalla verifica e dalla prova dei caratteri del rapporto di lavoro, con riferimento in particolare alla entità del trattamento economico, nonché della sua durata, passata e futura.
Poste le suddette premesse, i giudici di legittimità hanno, quindi, affermato che "l'esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne"; i giudici hanno, inoltre, sottolineato che incombe in capo al genitore che chieda di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento la prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Inserita il 18-06-2008 - categoria
Famiglia
Che cosa prevede il nuovo istituto dell'affidamento condiviso?
In Italia è entrata in vigore una legge molto importante: la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha riformato la materia dell'affidamento dei figli in sede di separazione, annullamento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge citata, in applicazione del principio c.d. della bigenitorialità (principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia nel 1991), ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso quale regime normalmente operante, in luogo dell'affidamento esclusivo, per ogni ipotesi di rottura del rapporto coniugale.
In pratica, in caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio (cioè, di danno) per il minore stesso.
Con l'affidamento condiviso, la potestà genitoriale viene dunque esercitata da entrambi i genitori che mantengono così la piena responsabilità nei confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
Va, infine, sottolineato che spetta al giudice stabilire i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Inserita il 05-06-2008 - categoria
Famiglia
Gli obblighi di mantenimento dei figli cessano con il raggiungimento della maggiore età?
In linea generale gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età continuano a sussistere fino a quando i figli stessi non siano in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Va però evidenziato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni viene meno qualora il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia attribuibile al comportamento colposo del figlio (la Cassazione più volte si è pronunciata in tal senso!).
Facciamo degli esempi: 1) mancato completamento degli studi universitari per poca voglia di studiare; 2) non accettazione del posto di lavoro offerto dal padre; 3) atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro; 4) abbandono del posto di lavoro senza valide giustificazioni.
Secondo la Cassazione spetta al genitore, che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio stesso.
Inserita il 20-05-2008 - categoria
Famiglia
Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell'indirizzo familiare?
In caso di disaccordo tra coniugi sull'indirizzo familiare, a norma dell'art. 145 del codice civile entrambi i coniugi possono chiedere (la richiesta non necessita di alcuna formalità) l'intervento del giudice del luogo, il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche i figli conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Qualora il disaccordo non sia sanato e riguardi la fissazione della residenza o altri affari essenziali relativi alla conduzione della vita familiare, se richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, il giudice adotta, con un provvedimento non impugnabile, la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare.
La norma suddetta, per la verità, ha trovato scarsa applicazione, in considerazione del fatto che i coniugi, in presenza di insanabili contrasti, preferiscono far ricorso direttamente all'istituto della separazione personale.
Inserita il 28-03-2008 - categoria
Famiglia
In caso di rottura del fidanzamento, è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio non mantenuta?
Sì! Secondo quanto prevede l'art. 80 del codice civile è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
Attenzione: l'azione per la restituzione dei doni deve essere iniziata nel termine di 1 anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Va detto che i giudici sono soliti comprendere tra i doni ripetibili (cioè, da restituire), oltre ad oggetti d'oro come fedine, anelli ecc., anche le fotografie che si scambiano i fidanzati, mentre tendono ad escludere la restituzione delle lettere.
Se la promessa è stata fatta in forma solenne (atto pubblico, scrittura privata, pubblicazioni), la legge (art. 81 c.c.) dice che colui che senza giusto motivo rifiuti di sposarsi oppure con la propria colpa (es. infedeltà) abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro, è tenuto a risarcire il danno all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa di quella promessa (es. spese per l'abito nuziale, per i mobili della futura casa coniugale, per la caparra versata per il viaggio di nozze, ecc.). Anche l'azione per il risarcimento dei danni deve essere avanzata entro un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio.
Inserita il 18-02-2008 - categoria
Famiglia
Che cosa rischia chi costringe un minorenne a praticare l'accattonaggio?
Rischia di incorrere in una condanna per maltrattamenti ex art. 572 del codice penale (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3419/2007, respingendo il ricorso di uno zio di origine marocchina condannato dalla Corte di Appello a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per avere costretto il nipote infraquattordicenne (con lui convivente e affidato alle sue cure) a praticare il commercio di ambulante di fazzoletti e l'accattonaggio, disinteressandosi della condizione di sofferenza in cui il minore versava (malnutrizione, esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, stato di isolamento, mancata frequentazione della scuola) e appropriandosi del magro guadagno che giornalmente il ragazzo riusciva a realizzare.
Nella ricostruzione della vicenda era anche emerso che il minorenne, nel corso dell'incontro avuto con un mediatore culturale, aveva manifestato tutto il suo malessere per lo stato d'isolamento in cui viveva e il desiderio di essere inserito in una comunità, proprio per tirarsi fuori dalla situazione in cui, sino a quel momento, era stato costretto.
Ad avviso della Suprema Corte "non vi è dubbio che i fatti integrino la condotta tipica del delitto di maltrattamenti, perché lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, incapace per la tenera età di una qualunque reazione autonoma, e tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione del medesimo con l'agente", essendo "evidente che imporre al minore o anche semplicemente consentirgli un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada, all'aggressione dei valori di decoro, di libertà morale, di integrità psichica e fisica ai quali ha diritto, facendogli avvertire il sostanziale disinteresse di chi dovrebbe proteggerlo e avere cura di lui e, quindi, il senso della solitudine e dell'abbandono, significa determinare nella vittima uno stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perché frutto di una condizione abituale e persistente, come intollerabile".
La Cassazione ha, anche, sottolineato che, per giustificare il reato di maltrattamenti, non può essere invocata "l'etica dell'uomo", in quanto "il riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi base del nostro ordinamento e, in particolare, ai principi della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 della Costituzione, i quali trovano specifica considerazione in tema di rapporti etico-sociali negli artt. 29 ("La Repubblica riconosce i diritti della famiglia...") e 31 ("La Repubblica ...protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù...") della stessa Costituzione".
Inserita il 11-02-2008 - categoria
Famiglia
Una persona che versi in stato di bisogno ha diritto di chiedere i mezzi di sussistenza ai membri della sua famiglia?
La risposta è affermativa. Infatti, l'art. 438, comma 1°, del codice civile stabilisce che una persona che versi in stato di bisogno (cioè, sia priva di quanto necessario per vivere), e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (perché non possiede risorse patrimoniali oppure non è in grado di lavorare), ha diritto di chiedere gli alimenti (cioè, i mezzi di sussistenza), in denaro o in natura, ai membri della sua famiglia. Ai sensi del 2° comma dell'art. 438, gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli; il diritto agli alimenti - prosegue il 2° comma dell'art. 438 - non deve superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla posizione sociale della persona. Il termine "alimenti" indica il contributo atto a soddisfare non solo i bisogni essenziali, di natura alimentare, ma anche quelli relativi all'alloggio, al vestiario, alle cure sanitarie; il diritto agli alimenti non si estende fino al mantenimento, che comprende quanto occorre per tutte le esigenze della persona.
E' importante sottolineare che il diritto agli alimenti deve essere riconosciuto alla persona priva di quanto necessario per vivere indipendentemente dalle cause che hanno provocato lo stato di bisogno, quindi anche se esso sia stato determinato dalla sua condotta disordinata o dissoluta (a norma dell'art. 440 c.c., gli alimenti, però, possono essere ridotti dall'autorità giudiziaria quando la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato prosegua).
I membri della famiglia sono tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti secondo il seguente ordine (indicato dall'art. 433 c.c.):
- il coniuge;
- i figli (legittimi, legittimati, naturali o adottivi; in mancanza, i loro discendenti);
- i genitori (in loro mancanza gli ascendenti) e gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.
Va, infine, posto in rilievo che chi deve somministrare gli alimenti ha, in ogni caso, la scelta se corrispondere un assegno alimentare in denaro o se accogliere e mantenere l'alimentando nella propria casa (art. 443, 1° comma, c.c.); l'autorità giudiziaria può, però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione (art. 443, 2° comma, c.c.).
Inserita il 07-02-2008 - categoria
Famiglia
Si può pubblicare senza il consenso dei genitori la notizia che un minore è stato adottato?
"Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è stato adottato. Lo vietano la normativa sulla privacy, il codice deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni.
Con un forte richiamo ai mezzi di informazione il Garante ha concluso l'esame della segnalazione di una persona che lamentava la pubblicazione della notizia relativa all'adozione, da parte sua, di un bambino. Come evidenziato in più occasioni, il Garante ha ribadito che le informazioni sullo stato di adozione sono oggetto di una speciale protezione. Per tutelare la personalità dell'adottato e la sua famiglia la legge, infatti, stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione. E a garanzia degli interessati la normativa individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione di questa informazione.
Inoltre, pur tenendo conto del delicato problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini, l'Autorità ha ribadito la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il codice deontologico prescrive infatti una forte tutela della personalità dei minori, giungendo ad affermare che il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.
L'esigenza di una particolare cautela da parte del giornalista trova conferma anche in altre disposizioni del codice della privacy, laddove si prevede che in caso di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano identificabili i minori" (Fonte: newsletter n. 284 del 18 dicembre 2006, sito www.garanteprivacy.it).
Inserita il 01-02-2008 - categoria
Famiglia
E' vero che l'adottato ha diritto di conoscere le proprie origini solo al compimento del 25° anno di età?
Se da una parte l'adottato ha diritto di ricevere informazioni sulle proprie origini solo al compimento del 25° anno di età, dall'altra parte è anche vero che le suddette informazioni possono essere ricevute dall'adottato che abbia raggiunto la maggiore età (quindi i 18 anni!); in questo secondo caso, però, è possibile ricevere informazioni solo in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica dell'adottato stesso.
Occorre aggiungere che in entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Infine, va sottolineato che l'accesso alle informazioni non è consentito in due casi:
1) se l'adottato non è stato riconosciuto dalla madre alla nascita;
2) se uno dei genitori naturali abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
Inserita il 26-01-2008 - categoria
Famiglia
Ad un "single" può essere affidato temporaneamente un minore privo di un ambiente familiare idoneo?
Sì, ciò è possibile attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, da non confondere, però, con l'affidamento preadottivo.
L'affidamento familiare (disciplinato dalla legge 184/1983, successivamente modificata dalla legge 149/2001) costituisce uno strumento di protezione del minore - temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo - diretto al reinserimento del minore stesso nella famiglia d'origine.
L'affidamento può essere disposto a favore di una famiglia - preferibilmente con figli minori - o di una persona singola ovvero di una comunità di tipo familiare che possa garantire al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
L'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Ove manchi il consenso dei genitori, la legittimazione a disporre l'affidamento è attribuita al tribunale dei minorenni.
Va precisato che l'affidamento familiare può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la persona o la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).
L'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine, oppure nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio al minore.
Inserita il 16-01-2008 - categoria
Famiglia
Commette reato il marito che non paga gli alimenti alla ex moglie che ha trovato lavoro?
No. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale (sentenza n. 14965/2004), che ha annullato la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare irrogata ad un uomo separato per non avere corrisposto alla ex moglie l'assegno stabilito in sede di separazione civile.
La Suprema Corte ha, infatti, argomentato che, fermi restando gli obblighi in sede civile, il presupposto del reato in questione è la "sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere"; pertanto, il reato scatta solo quando un coniuge fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza, intesi come "ciò che è esattamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa dell'avente diritto", come il vitto, l'abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, l'assistenza sanitaria, le spese per l'istruzione ed il vestiario.
Inserita il 04-01-2008 - categoria
Famiglia
Il giudice può respingere una domanda di divorzio, se, dalle testimonianze vicine ai coniugi, emerge che tra i due esistono ancora atteggiamenti affettuosi?
La risposta è affermativa; lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26165 del 6 dicembre 2006. I giudici della Suprema Corte hanno, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che, dopo la separazione, aveva tenuto con la moglie comportamenti tali da far pensare ad una riconciliazione.
Contro la sentenza della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione il marito, al quale era stato negato il divorzio dopo che alcuni amici avevano testimoniato sulla presunta riconciliazione dei coniugi.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che "il ripristino del consorzio familiare" può essere provato con le testimonianze degli amici e dei familiari; i due erano stati notati in "evidenti atteggiamenti affettuosi"; in particolare, secondo una amica e collega comune "si comportavano come fidanzatini e dormivano nello stesso letto".
Sulla base di quanto sopra esposto, la Cassazione ha ritenuto l'atteggiamento dei coniugi incompatibile con la stato di separazione, osservando che "lo stato di separazione dei medesimi coniugi concreta un requisito dell'azione, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi sottende l'intervenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra coniugi".
Inserita il 28-12-2007 - categoria
Famiglia
In caso di separazione tra coniugi in comunione di beni senza figli, il giudice può decidere sull?assegnazione della casa coniugale?
La risposta è negativa. La Cassazione (sentenza n. 6979/2007), infatti, ha stabilito, confermando una sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che non spetta al giudice decidere sull'assegnazione della casa nel caso in cui la separazione riguardi due coniugi senza prole.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte, "se il previgente art. 155 e il vigente articolo 155 quater c.c. in tema di separazione, e l'articolo 6 della legge sul divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento"; pertanto, conclude la Cassazione "sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione".
Inserita il 21-12-2007 - categoria
Famiglia
E' vero che se i figli fanno sport si pagano meno tasse?
Sì è vero, in quanto, grazie al decreto ministeriale elaborato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono diventate operative le disposizioni della Finanziaria 2007 sulla detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per la pratica sportiva dei giovani.
In pratica, le persone fisiche residenti in Italia sono legittimate ? a decorrere dal periodo d'imposta corrispondente con l'anno solare 2007 ? a detrarre dal tributo personale dovuto un importo pari al 19% della somma corrisposta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Le famiglie, però, possono detrarre il 19 % delle spese sostenute nel 2007 fino a un massimo di 210 euro a figlio.
E' bene ricordare che, per poter usufruire della detrazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, recante l'indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonché del codice fiscale;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attività sportiva esercitata;
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Inserita il 13-12-2007 - categoria
Famiglia
I genitori rispondono delle modifiche apportate ai motorini dai figli minorenni?
Sì. Se un figlio minorenne "trucca" lo scooter per ottenerne una maggiore velocità, la responsabilità è dei genitori. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 6685/2007, respingendo il ricorso di un padre che si era giustificato facendo presente di non aver mai utilizzato il mezzo e comunque di non essere stato in condizione di controllarne lo stato in quanto il ragazzo solo apparentemente risiedeva con lui quale genitore affidatario, dato che, dopo lo scioglimento del matrimonio dei genitori, il figlio era andato a vivere con i nonni.
La Cassazione ha ripristinato la confisca del motorino disposta dal Prefetto a carico del padre, proprietario del ciclomotore e "genitore esercente la potestà del figlio minore", che utilizzava il mezzo "non più rispondente alle caratteristiche e prescrizioni indicate nell'art. 52 del Codice della strada, in quanto sviluppante una velocità superiore al consentito", osservando che la modifica dei motorini "non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore" né il genitore esercente la potestà "può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore".
Inserita il 05-12-2007 - categoria
Famiglia
E' reato fare tatuaggi ai minori senza il consenso dei genitori?
Sì. Chi pratica un tatuaggio ad un soggetto minorenne deve preliminarmente accertarsi che i genitori abbiano dato il loro consenso. Questo principio è stato affermato dalla V sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 45345 del 14 dicembre 2005), la quale ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato per il reato di lesioni volontarie semplici il titolare di un esercizio commerciale nel quale era stato eseguito un tatuaggio ad un minore (quest'ultimo aveva, infatti, riportato una alterazione della cute).
Secondo i giudici della Cassazione, i giudici di merito avevano correttamente valutato le circostanze di fatto, ritenendo necessario il preventivo consenso degli esercenti la potestà genitoriale per eseguire il tatuaggio.
Inserita il 04-11-2007 - categoria
Famiglia
Il figlio maggiorenne invalido che lavora ha diritto al mantenimento da parte dei genitori?
La Cassazione ha risposto affermativamente con sentenza n. 1146 del 19 gennaio 2007, respingendo il ricorso di un padre (coniuge non affidatario) che chiedeva gli venisse revocato l'obbligo - deciso dalla Corte d'Appello - di contribuire al mantenimento del figlio invalido, nonostante ques'ultimo fosse maggiorenne e occupato.
Secondo la Suprema Corte, "la decisione della Corte (d'Appello) risulta, infatti, correttamente ed adeguatamente motivata con riguardo alla ritenuta necessità di non escludere, per la sola ragione dell'avvenuto reperimento di una occupazione da parte del figlio maggiorenne del ricorrente il contributo a carico dello stesso per il soddisfacimento delle esigenze di vita del giovane. Tale necessità è stata ravvisata alla stregua della certificazione medica proveniente da un sanitario neurologo inserito in una struttura ospedaliera, nonché dall'avvenuto riconoscimento della invalidità del giovane nella misura del sessanta per cento".
La Cassazione ha, pertanto, perentoriamente affermato che la decisione della Corte d'Appello, "che dalla comprovata sussistenza di una patologia di una certa serietà, ha inferito la necessità che i genitori continuino a farsi parzialmente carico delle sue esigenze, in una visione solidaristica cui, del resto, si ispirano le disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari, risulta del tutto immune da vizi di illogicità o insufficienza di motivazione".