Inserita il 04-06-2008 - categoria Consumatori

Sono legittime le forme di vendita piramidali?

No. Il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidali (le c.d. catene di Sant'Antonio) è stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, che ha riordinato la materia riguardante la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore proprio dalle forme di vendita piramidali. Rispetto a quest'ultime, l'art. 5, comma 1, della legge sopra citata dispone che: "Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura".
Il 2° comma aggiunge che: "E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo".
Le tre circostanze (elencate dall'art. 6 della legge n. 173 del 2005) dalla cui presenza è possibile presumere la sussistenza di un'operazione o di una struttura di vendita vietate sono le seguenti:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90% del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 173/2005, chi realizza forme di vendita vietate è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 6 mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 100.000 a 600.000.

Inserita il 19-05-2008 - categoria Consumatori
Sono legittime le critiche ai disservizi postali tramite lettera di reclamo all'ente Poste Italiane?
Sono certamente legittime le critiche ai disservizi postali finalizzate a migliorare il servizio, purché le stesse non travalichino i limiti stabiliti dalla legge. E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza n. 32016/2006.
La Suprema Corte ha risolto il caso di un portalettere che si era sentito diffamato dalla lettera di reclamo inviata da un cittadino all'Ente Poste Italiane; nella lettera il cittadino aveva sostenuto che il "postino", agendo in mala fede e con premeditazione, restituiva la posta a lui indirizzata al mittente con la dicitura introvabile o sconosciuto.
La Corte ha annullato la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado dal Tribunale, confermando la condanna inflitta in primo grado dal Giudice di Pace, visto che nel caso di specie erano stati superati i limiti imposti dal diritto di critica ("non è lecito attribuire a taluno di essere venuto meno ai doveri d'ufficio per mala fede; si tratta di un'offesa di indubbia gravità").
Secondo la Corte, infatti, "si può benissimo fare un reclamo, ed anzi è giusto farlo perché le critiche degli utenti possono aiutare a migliorare i servizi, che stigmatizzi un presunto disservizio, ma non è consentito a nessuno utilizzare un mezzo in sé lecito per attaccare la sfera morale delle persone, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte stabilito".
Inserita il 05-05-2008 - categoria Consumatori

Nel caso in cui il cliente di una lavanderia si accorga che il capo consegnatogli lavato è diverso da quello da lui portato a lavare ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito?

Nel caso in cui risulti impossibile per il titolare della lavanderia sostituire il capo erroneamente consegnato al cliente con quello di proprietà di quest'ultimo, egli sarà tenuto a risarcire al cliente il danno derivante dallo smarrimento del capo. La somma dovuta al cliente corrisponderà al valore reale del capo smarrito, ricavabile considerando sia il prezzo di acquisto del bene che il suo stato di usura. La somma stessa sarà, dunque, inferiore al prezzo di acquisto, in forza dell'incidenza del deterioramento del bene derivante dall'usura. A ciò avrà, quindi, diritto il cliente e non al pagamento di una somma che gli consenta di acquistare attualmente un bene analogo a quello smarrito.

Inserita il 16-04-2008 - categoria Consumatori

Come devono essere risolte le controversie tra consumatori e tintolavanderie in caso di danni agli indumenti o smarrimenti degli stessi?

Per risolvere rapidamente le controversie tra consumatori e tintolavanderie in caso di danni agli indumenti o smarrimenti degli stessi, le Regioni sono tenute a promuovere, d'intesa con le camere di commercio e con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; è quanto ha stabilito la legge n. 84/2006, che ha disciplinato per la prima volta l'attività professionale di tintolavanderia, definendola – all'art. 2 – come quell'attività di impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follitura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni fibra.
La legge in esame ha, inoltre, sottolineato – all'art. 4, comma 4 – che le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale la diligenza nell'eseguire il lavoro a regola d'arte non è solo quella generica del buon padre di famiglia (cioè, dell'uomo medio), bensì la diligenza più intensa e concreta richiesta al lavoratore qualificato ed esperto in una certa attività professionale.
E' importante evidenziare che secondo la Corte di Cassazione se nel capo d'abbigliamento manca l'etichetta di lavaggio, l'esercente può rifiutarsi di pulire il capo, ma se accetta la prestazione si assume la responsabilità degli eventuali danni!
Occorre, infine, porsi la questione del termine entro il quale il cliente deve ritirare il suo indumento. Ebbene, la legge non dice entro quanto tempo la lavanderia possa tranquillamente gettare il capo non ritirato; la Corte di Cassazione, invece, con sentenza n. 10519/1999 ha confermato una sentenza del Giudice di Pace di Milano che aveva respinto il ricorso di una signora che si era vista buttare, dopo 6 mesi e 22 giorni, sette abiti dalla tintolavanderia. Secondo la Corte, essendo trascorso il periodo normalmente indicato dalle Camere di commercio in base agli usi e alle consuetudini, che varia da uno a tre mesi dalla data di consegna dei capi, da detto termine la tintolavanderia non è più responsabile degli indumenti, e pertanto può tranquillamente disfarsene.

Inserita il 27-03-2008 - categoria Consumatori
Chi non possiede un televisore ma solo un computer è obbligato a pagare il canone RAI?
Sì, il canone RAI va pagato anche se non si possiede un televisore; infatti, secondo quanto disposto dal regio decreto 246 del 21 febbraio 1938 e successive integrazioni e modifiche, deve pagare il canone chiunque possegga "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive".
Pertanto, chi non possiede un televisore ma un computer sarà comunque tenuto a pagare il canone RAI; il computer, infatti, secondo l'interpretazione corrente, può essere "adattabile alla ricezione delle trasmissioni radio televisive", in quanto può essere facilmente dotato di scheda tv che lo metta in condizione di trasformarsi in una televisione vera e propria.


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