A quali risarcimenti provvede il Fondo di garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (alimentato con quota ricavata da ogni singola polizza) è stato istituito con legge 990/1969 per provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli (o natanti) non identificati, non assicurati oppure assicurati presso assicurazioni in dissesto finanziario.
Precisamente:
1) qualora il veicolo responsabile del sinistro non sia stato identificato, il Fondo risponde dei soli danni alle persone, e non di quelli alle cose;
2) quando il veicolo danneggiante non risulti assicurato, il Fondo è obbligato a risarcire non solo i danni subiti dalla persona, ma anche i danni alle cose, soltanto però se superiori a 500 euro, e solo per la misura eccedente tale importo;
3) nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti assicurato presso l'assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (quindi, in dissesto finanziario), il Fondo è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone e alle cose.
E' reato gareggiare in velocità con un'altra auto anche se i conducenti dei veicoli non si erano preventivamente accordati per l'effettuazione di una "gara"?
La Cassazione (sentenza n. 14463/2007) ha risposto affermativamente, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un'autovettura emesso dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un giovane automobilista per il reato di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.
Il ricorrente si era difeso sottolineando che "l'ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l'effettuazione di una gara; diversamente può parlarsi soltanto di una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro".
La Suprema Corte ha risposto che l'interpretazione proposta dal ricorrente "è smentita dalla semplice lettura della norma che descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare ("chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore") senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti". "E' dunque sufficiente - precisa la Cassazione - che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato".
E' vero che le multe per divieto di sosta possono essere annullate se nelle vicinanze delle aree a pagamento non è stata istituita una zona anche per il parcheggio gratuito dell'automobile?
Sì; la Cassazione ha, infatti, stabilito, con sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, che è nullo il verbale di accertamento e constatazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera.
La Cassazione è giunta alla suddetta conclusione, richiamando l'art. 7, comma 8 del codice della strada, ai sensi del quale "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta".
La Corte ha sottolineato che l'obbligo di cui sopra "non sussiste per le zone definite ad area pedonale e zona a traffico limitato, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
Al passeggero che sale in auto senza allacciarsi la cintura di sicurezza possono essere decurtati punti dalla patente?
No. Al passeggero che in macchina non allaccia la cintura di sicurezza spetta solo una sanzione pecuniaria e non anche la detrazione dei punti della patente. E' quanto ha stabilito recentemente la II sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 19 marzo 2007, n. 6402), accogliendo il ricorso del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno proposto contro la decisione di un Giudice di Pace che aveva annullato in toto il verbale di accertamento dei carabinieri nei confronti di un uomo salito in auto di fianco all'autista senza allacciarsi la cintura di sicurezza.
Precisamente, la Cassazione denuncia l'erronea applicazione degli articoli 171, commi 1 e 8, 126-bis e 204-bis comma 8 del Codice della strada per avere il Giudice di Pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
Secondo la Suprema Corte, invece, il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria.
In definitiva, il passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti della patente.
Che cosa prevede la nuova legge sul risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale?
Con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in caso di danni derivanti dalla circolazione stradale, il danneggiato potrà chiedere direttamente alla propria compagnia il risarcimento del danno subito.
L'art. 5, infatti, stabilisce che "il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". La richiesta ? prosegue l'art. 5 ? dovrà essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica.
Per quanto riguarda i criteri di determinazione delle responsabilità, va sottolineato che il D.P.R. 254/2006 prevede un allegato che dipana i casi più diffusi di collisioni sulle strade italiane chiarendo inequivocabilmente chi potrà chiedere i danni e chi, invece, dovrà pagarli.
L'allegato stabilisce quanto segue:
Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.
Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.
Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.
Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro.
Se i due veicoli circolano su due file differenti e il contatto avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.
Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
Se i due veicoli circolano in senso inverso ed è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.
Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.
E' importante evidenziare che, secondo quanto dispone l'art. 12 del D.P.R. 254/2006, qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dall'allegato di cui sopra, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Commette reato chi si oppone al vigile arrogante?
Alla domanda la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa. Nella sentenza n. 36009/2006 la Corte osserva ? relativamente al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale ? che "la condotta posta in essere dall'imputato non fu finalizzata a impedire o a ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale, ma rappresentò, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, una reazione al comportamento non ortodosso e sconveniente del medesimo pubblico ufficiale, che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo compiutamente e contestargli formalmente la violazione al Codice della Strada (divieto di sosta), già accertata in precedenza da altro vigile urbano. L'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 377 del codice penale".
Ricordiamo che l'art. 377 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) recita: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
E' valida la multa se il vigile dimentica di lasciare il preavviso sul veicolo multato?
Secondo la Cassazione, che si espressa con sentenza n. 5447 del 9 marzo 2007, la multa è valida anche quando il vigile non lascia sul parabrezza dell'auto il preavviso della violazione.
La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di un automobilista che aveva contestato davanti al Giudice di Pace "la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione".
La Cassazione ha motivato la sua decisione spiegando che: "nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente; che l'indicazione del luogo dell'infrazione, come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, e irrilevante appare l'indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura".
Che cosa prescrivono le (nuove) norme sull'uso delle cinture di sicurezza?
Il decreto legislativo n. 150 del 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile), relativo all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, ha attuato in Italia la direttiva comunitaria 2003/20/CE.
Tale decreto prescrive le seguenti principali novità:
- è stato esteso l'obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- è stato sancito l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m. 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti;
- è stato stabilito che i bambini sino a tre anni non possano viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza e che quelli di età superiore e di altezza fino a m. 1,50 non possano occupare un sedile anteriore;
- è stato sancito il divieto dell'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l'airbag;
- è stato stabilito che, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
Va, inoltre, sottolineato che il decreto elenca alcune categorie di persone esentate dall'obbligo di indossare cinture di sicurezza, tra cui:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell?espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
- le persone che risultino "sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee" affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso di dispositivi di ritenuta;
- le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.
Che cosa succede se, invitati a fermarci dagli agenti in servizio di polizia stradale, non esibiamo la patente di guida?
La Cassazione penale, con sentenza n. 1721 del 15.2.1996, ha affermato che "la mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice della strada"; l'art. 192, dopo aver sancito, al primo comma, che "coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo", dispone, al secondo comma, che "i conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé"; chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (come prevede il comma 6 dell'articolo 192).
E' importante sapere che l'art. 192, al comma 3, autorizza i funzionari, gli ufficiali e gli agenti anche a:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
Chi viola gli obblighi di cui al comma 3 è punito con la stessa sanzione amministrativa applicata a chi non esibisce la patente di guida.
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