Inserita il 20-10-2008 - categoria Circolazione stradale

A quali risarcimenti provvede il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (alimentato con quota ricavata da ogni singola polizza) è stato istituito con legge 990/1969 per provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli (o natanti) non identificati, non assicurati oppure assicurati presso assicurazioni in dissesto finanziario.
Precisamente:
1) qualora il veicolo responsabile del sinistro non sia stato identificato, il Fondo risponde dei soli danni alle persone, e non di quelli alle cose;
2) quando il veicolo danneggiante non risulti assicurato, il Fondo è obbligato a risarcire non solo i danni subiti dalla persona, ma anche i danni alle cose, soltanto però se superiori a 500 euro, e solo per la misura eccedente tale importo;
3) nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti assicurato presso l'assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (quindi, in dissesto finanziario), il Fondo è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone e alle cose.

Inserita il 16-10-2008 - categoria Circolazione stradale

E' reato gareggiare in velocità con un'altra auto anche se i conducenti dei veicoli non si erano preventivamente accordati per l'effettuazione di una "gara"?

La Cassazione (sentenza n. 14463/2007) ha risposto affermativamente, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un'autovettura emesso dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un giovane automobilista per il reato di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.
Il ricorrente si era difeso sottolineando che "l'ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l'effettuazione di una gara; diversamente può parlarsi soltanto di una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro".
La Suprema Corte ha risposto che l'interpretazione proposta dal ricorrente "è smentita dalla semplice lettura della norma che descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare ("chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore") senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti". "E' dunque sufficiente - precisa la Cassazione - che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato".

Inserita il 03-10-2008 - categoria Circolazione stradale

E' vero che le multe per divieto di sosta possono essere annullate se nelle vicinanze delle aree a pagamento non è stata istituita una zona anche per il parcheggio gratuito dell'automobile?

Sì; la Cassazione ha, infatti, stabilito, con sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, che è nullo il verbale di accertamento e constatazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera.
La Cassazione è giunta alla suddetta conclusione, richiamando l'art. 7, comma 8 del codice della strada, ai sensi del quale "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta".
La Corte ha sottolineato che l'obbligo di cui sopra "non sussiste per le zone definite ad area pedonale e zona a traffico limitato, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Inserita il 08-07-2008 - categoria Circolazione stradale

Al passeggero che sale in auto senza allacciarsi la cintura di sicurezza possono essere decurtati punti dalla patente?

No. Al passeggero che in macchina non allaccia la cintura di sicurezza spetta solo una sanzione pecuniaria e non anche la detrazione dei punti della patente. E' quanto ha stabilito recentemente la II sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 19 marzo 2007, n. 6402), accogliendo il ricorso del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno proposto contro la decisione di un Giudice di Pace che aveva annullato in toto il verbale di accertamento dei carabinieri nei confronti di un uomo salito in auto di fianco all'autista senza allacciarsi la cintura di sicurezza.
Precisamente, la Cassazione denuncia l'erronea applicazione degli articoli 171, commi 1 e 8, 126-bis e 204-bis comma 8 del Codice della strada per avere il Giudice di Pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
Secondo la Suprema Corte, invece, il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria.
In definitiva, il passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti della patente.

Inserita il 17-06-2008 - categoria Circolazione stradale

Che cosa prevede la nuova legge sul risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale?

Con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in caso di danni derivanti dalla circolazione stradale, il danneggiato potrà chiedere direttamente alla propria compagnia il risarcimento del danno subito.
L'art. 5, infatti, stabilisce che "il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". La richiesta ? prosegue l'art. 5 ? dovrà essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica.
Per quanto riguarda i criteri di determinazione delle responsabilità, va sottolineato che il D.P.R. 254/2006 prevede un allegato che dipana i casi più diffusi di collisioni sulle strade italiane chiarendo inequivocabilmente chi potrà chiedere i danni e chi, invece, dovrà pagarli.
L'allegato stabilisce quanto segue:
Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.
Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.
Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.
Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro.
Se i due veicoli circolano su due file differenti e il contatto avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.
Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
Se i due veicoli circolano in senso inverso ed è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.
Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.
E' importante evidenziare che, secondo quanto dispone l'art. 12 del D.P.R. 254/2006, qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dall'allegato di cui sopra, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Inserita il 03-06-2008 - categoria Circolazione stradale

Commette reato chi si oppone al vigile arrogante?

Alla domanda la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa. Nella sentenza n. 36009/2006 la Corte osserva ? relativamente al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale ? che "la condotta posta in essere dall'imputato non fu finalizzata a impedire o a ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale, ma rappresentò, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, una reazione al comportamento non ortodosso e sconveniente del medesimo pubblico ufficiale, che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo compiutamente e contestargli formalmente la violazione al Codice della Strada (divieto di sosta), già accertata in precedenza da altro vigile urbano. L'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 377 del codice penale".
Ricordiamo che l'art. 377 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) recita: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

Inserita il 16-05-2008 - categoria Circolazione stradale

E' valida la multa se il vigile dimentica di lasciare il preavviso sul veicolo multato?

Secondo la Cassazione, che si espressa con sentenza n. 5447 del 9 marzo 2007, la multa è valida anche quando il vigile non lascia sul parabrezza dell'auto il preavviso della violazione.
La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di un automobilista che aveva contestato davanti al Giudice di Pace "la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione".
La Cassazione ha motivato la sua decisione spiegando che: "nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente; che l'indicazione del luogo dell'infrazione, come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, e irrilevante appare l'indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura".

Inserita il 30-04-2008 - categoria Circolazione stradale
Sono valide le multe per violazione del Codice della Strada qualora manchi nel verbale l'indicazione della sanzione?
La Cassazione, con sentenza n. 1412/2007, ha risposto affermativamente, motivando che, per quanto riguarda la sanzione da pagare, nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore, il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata la condotta materiale che integra la violazione del precetto, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.
Inserita il 26-03-2008 - categoria Circolazione stradale
Gli ausiliari del traffico possono multare gli automobilisti?
Una puntuale risposta alla domanda è rintracciabile in una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale gli ausiliari del traffico possono sì multare gli automobilisti, ma solo per divieto di sosta. Nella pronuncia n. 18186 del 18/8/2006, la Corte afferma che secondo il legislatore determinate funzioni, obbiettivamente pubbliche, possono essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura dalla Pubblica Amministrazione in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani. Nella sentenza viene precisato che le funzioni conferite agli ausiliari del traffico riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione; agli ausiliari del traffico può essere anche conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma solo in determinati casi (ad esempio quando venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta).
La Suprema Corte ha sentenziato, infine, che laddove invece le violazioni del codice della strada consistano in condotte diverse, quale nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico.
Inserita il 06-02-2008 - categoria Circolazione stradale
Esiste una norma che disciplini in maniera dettagliata la circolazione dei ciclisti?
La norma esiste, ed è una norma che tutti dovrebbero conoscere, compresi gli automobilisti. Si tratta, infatti, di una norma del Codice della strada (art. 182). Ecco alcuni obblighi prescritti dalla norma a carico dei ciclisti:
- i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro;
- i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
- ai ciclisti è vietato condurre animali e farsi trainare;
- i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni; in tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
L'art. 182 prevede per chi viola le disposizioni sopra riportate una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
Esiste, infine, un'altra norma che merita attenzione. Trattasi dell'art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; tale articolo detta ulteriori norme di comportamento che i ciclisti sono tenuti a rispettare.
In particolare:
- i ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;
- nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano;
- i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solo condotti a mano.
Inserita il 31-01-2008 - categoria Circolazione stradale
I tassisti possono richiedere alla clientela un prezzo libero senza l'utilizzo del tassametro?
No, non possono. La Cassazione ha, infatti, stabilito il 20 ottobre 2006, con sentenza n. 22483, che "non vi è alcuna norma che consenta ad un tassista, per corse-tratte superiori ad un certo chilometraggio, di richiedere alla clientela un prezzo libero, senza l'utilizzo del tassametro".
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che "il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone costituenti una utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato".
La Cassazione ha, dunque, confermato la multa inflitta ad un tassista di Milano, che a tassametro spento concordava il prezzo col cliente. Oltre alla multa, il conducente del taxi sarà tenuto a pagare 300 euro di spese processuali.
Inserita il 25-01-2008 - categoria Circolazione stradale
L'automobilista che in autostrada sbanda per evitare un cane ha diritto al risarcimento dei danni?
La Cassazione, con sentenza n. 2308/2007, ha risposto affermativamente, confermando la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato la società proprietaria dell'autostrada a risarcire i danni ad un automobilista, il quale, alla guida della sua autovettura, nel tentativo di evitare di investire un cane che gli si era improvvisamente parato davanti, aveva perduto il controllo del veicolo e, sbattendo contro il cordolo di cemento alla destra della corsia di immissione in un'area di servizio, si era ribaltato più volte, riportando lesioni personali.
La Corte d'Appello aveva rilevato che la società proprietaria dell'autostrada aveva il preciso obbligo di munirne il percorso di una rete di protezione e di curarne la manutenzione con controlli diretti ad evitare danni ingiusti ai terzi, con la conseguenza che, non avendo la società appellata fornito la prova che la presenza dell'animale sulla sede autostradale fosse riconducibile al caso fortuito ovvero al fatto del terzo, essa dovesse risarcire i danni cagionati all'automobilista secondo quanto disposto dall'art. 2051 del codice civile ("Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di merito, ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito".
Inserita il 10-01-2008 - categoria Circolazione stradale
In caso di sinistro stradale a chi bisogna rivolgersi se il veicolo del danneggiante è immatricolato all'estero?
Premesso che i veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia debbono essere muniti di apposito certificato internazionale di assicurazione (chiamato "carta verde"), quando un incidente in Italia è stato cagionato da un veicolo straniero, il danneggiato deve rivolgersi ad un apposito ufficio, l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), inviando a quest'ultimo una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
E' bene aprire una parentesi per ricordare che, in caso di incidente stradale, è importante farsi consegnare dalla controparte il duplicato della "carta verde" in cui sono riportati i dati dell'auto e dell'assicurazione stranieri. Risulta parimenti importante compilare anche il modello blu di constatazione amichevole dell'incidente per facilitare il risarcimento.
Ebbene, ricevuta la raccomandata, l'U.C.I., in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione. Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'U.C.I. svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo.
Inserita il 20-12-2007 - categoria Circolazione stradale
E' vero che se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza la responsabilità è sempre di chi guida?
Sì, è vero. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 300065/2006) ha, infatti, stabilito che il conducente dell'auto che non obbliga i propri passeggeri a indossare le cinture di sicurezza risponde dei danni in caso di incidente stradale.
I giudici hanno, infatti, precisato che il conducente è sempre responsabile della sicurezza della propria auto e, nel caso in cui trasporti terze persone, non solo deve invitare i passeggeri ad allacciare le cinture di sicurezza, ma deve anche assicurarsi che lo abbiano realmente fatto, altrimenti, in caso di incidente, rischia una condanna per lesioni colpose.
Con questa decisione, i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a un conducente chiamato a rispondere delle lesioni colpose del proprio trasportato e ciò in quanto l'imputato non si era nemmeno preoccupato di invitare il passeggero ad allacciare le cinture.
Inserita il 12-12-2007 - categoria Circolazione stradale

Che cosa prescrivono le (nuove) norme sull'uso delle cinture di sicurezza?

Il decreto legislativo n. 150 del 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile), relativo all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, ha attuato in Italia la direttiva comunitaria 2003/20/CE.
Tale decreto prescrive le seguenti principali novità:
- è stato esteso l'obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- è stato sancito l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m. 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti;
- è stato stabilito che i bambini sino a tre anni non possano viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza e che quelli di età superiore e di altezza fino a m. 1,50 non possano occupare un sedile anteriore;
- è stato sancito il divieto dell'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l'airbag;
- è stato stabilito che, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
Va, inoltre, sottolineato che il decreto elenca alcune categorie di persone esentate dall'obbligo di indossare cinture di sicurezza, tra cui:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell?espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
- le persone che risultino "sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee" affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso di dispositivi di ritenuta;
- le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.

Inserita il 04-12-2007 - categoria Circolazione stradale

Che cosa succede se, invitati a fermarci dagli agenti in servizio di polizia stradale, non esibiamo la patente di guida?

La Cassazione penale, con sentenza n. 1721 del 15.2.1996, ha affermato che "la mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice della strada"; l'art. 192, dopo aver sancito, al primo comma, che "coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo", dispone, al secondo comma, che "i conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé"; chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (come prevede il comma 6 dell'articolo 192).
E' importante sapere che l'art. 192, al comma 3, autorizza i funzionari, gli ufficiali e gli agenti anche a:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
Chi viola gli obblighi di cui al comma 3 è punito con la stessa sanzione amministrativa applicata a chi non esibisce la patente di guida.

Inserita il 24-11-2007 - categoria Circolazione stradale
Nei parcheggi custoditi sono validi i cartelli che limitano la responsabilità del gestore circa i furti delle auto in custodia?
No. Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con sentenza n. 5837 del 13 marzo 2007, i cartelli appesi all'ingresso dell'area del parcheggio privato dove si declina ogni responsabilità circa eventuali furti sono da considerarsi irrilevanti.
La Cassazione ha, infatti, ritenuto che, nel caso in cui si lasci la macchina in un parcheggio a pagamento, "si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente"; la Suprema Corte ha, anche, affermato "il principio che dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto".
Inserita il 14-11-2007 - categoria Circolazione stradale
Che cosa rischia chi parcheggia male la propria auto rifiutando di spostarla?
Rischia la reclusione fino a 4 anni. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16571 del 20 aprile 2006, ha dato ragione al giudice di merito che aveva condannato l'imputato per violenza privata (il delitto di violenza privata, disciplinato dall'art. 610 c.p., consiste nell'uso di violenza o di minaccia, diretta a costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa).
Secondo la Cassazione, infatti, "nel reato di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà; nel caso di specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dell'imputato di mantenere il proprio veicolo - già parcheggiato irregolarmente in un'area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere ("condominio a lui estraneo") - in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l'accesso, pretendendo "con evidente protervia ed arroganza" che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la "discesa" della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista".
Inserita il 03-11-2007 - categoria Circolazione stradale
E' possibile ritrovarsi un'ipoteca sulla casa a causa di una vecchia multa non pagata?
Non solo è possibile ritrovarsi un'ipoteca sulla casa; può anche accadere che la casa ipotecata venga venduta all'asta.
Qual è la procedura?
Il cittadino non paga la multa. Il Comune si rivolge ad un istituto di credito per riscuotere le contravvenzioni. A questo punto il cittadino deve essere avvertito per posta che se non paga la multa l'istituto potrà ipotecargli la casa. Si tratta di un provvedimento cautelare che diviene esecutivo entro circa un mese dalla ricezione dell'avviso postale.
Va sottolineato che gli immobili possono essere messi all'asta solo se l'istituto di credito vanti un credito superiore agli 8 mila euro.
La multa non pagata generalmente può comportare anche il fermo amministrativo dell'auto, essendo l'ipoteca comunque possibile anche sui beni mobili registrati.
Che cosa può fare il cittadino per togliere l'ipoteca sulla casa? Rivolgersi ad un avvocato specializzato in questa complessa materia. Va detto comunque che è possibile cancellare l'ipoteca pagando, insieme alla multa, una cifra considerevole!


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