E' legittimo l'addebito operato dai gestori telefonici a carico degli utenti delle spese relative all'invio della fattura?
Il Giudice di Pace di Nola - confermando un recente orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto illegittimo l'addebito operato da un gestore telefonico a carico di un utente delle spese relative all'invio della fattura, riconoscendo al titolare dell'utenza telefonica, oltre al diritto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla società telefonica, anche un risarcimento danni, in quanto il comportamento illecito tenuto dalla società convenuta, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sta alla base di ogni rapporto contrattuale.
Da un lato, il Giudice di Pace (sentenza 21 settembre 2005) ha ritenuto fondata la domanda della parte attrice che aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 21 del D.P.R. 633/'72, il cui comma 8 espressamente dispone che: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Dall'altro, l'autorità giudicante stessa ha considerato, invece, infondato il richiamo della parte convenuta all'art. 14 delle "Condizioni generali di abbonamento", ai sensi del quale l'abbonato nel momento che ha sottoscritto il contratto di utenza ha accettato anche l'onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa, incluse le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche; secondo il Giudice, infatti, l'art. 14 del succitato regolamento deve considerarsi clausola vessatoria, "dal momento che è contenuta in un "contratto di massa", imposto dall'imprenditore commerciale all'utente consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, in quanto il contratto risulta già predisposto da una sola delle parti negoziali ed il consumatore è tenuto ad accettarlo o rifiutarlo senza avere avuto la possibilità di partecipare alla sua formazione; è, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 1469-quinquies n. 3 c.c. e come tale va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 21, comma 8, della legge sull'I.V.A.".