Costituisce reato tempestare di sgradevoli messaggi sms un'altra persona?
Sì; chiunque tempesti di sms una persona, senza il consenso di quest'ultima, incorre nel reato di cui all'art. 660 c.p., secondo il quale "chiunque...col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a euro 516".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2006, n. 16215 argomentando come segue: "i cosiddetti sms vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi e, quanto alla capacità offensiva del messaggio in danno della tranquillità privata del destinatario, a differenza di quel che in genere succede per lo strumento epistolare, il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mittente, in modo che il mittente del messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, nello stesso identico modo in cui lo raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica tradizionale".