Il datore di lavoro è obbligato a reinserire il lavoratore nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione?
Sì; infatti, l'art. 102-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che "chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 del codice e sia stato perciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione".
La Cassazione ha chiarito che l'art. 102-bis presuppone che il licenziamento sia stato determinato in stretto rapporto di causalità con la detenzione, cioè che il recesso da parte del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obbiettivo dello stato di detenzione del lavoratore; ciò significa che non può esserci reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento risulti giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare. (Nel caso concreto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato che il licenziamento era stato intimato al lavoratore sottoposto alla misura della custodia in carcere sia per motivi disciplinari sia per impossibilità sopravvenuta della prestazione e non anche per lo stato di detenzione al quale egli era stato sottoposto).