Inserita il 2008-10-01 - categoria Lavoro

Se il lavoratore viola le regole di convivenza civile, per il licenziamento occorre l'inclusione dei fatti nel codice disciplinare?

Occorre premettere che, in generale, le sanzioni disciplinari non possono essere applicate se, prima dell'infrazione, il datore non abbia pubblicizzato il codice disciplinare, mediante affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti. La mancata affissione determina la nullità della sanzione irrogata. Inoltre, il datore non può adottare nessun provvedimento disciplinare senza prima aver contestato l'addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesa. Al lavoratore è permesso farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Posta la suddetta doverosa premessa, relativamente al caso prospettato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2372 del 7 novembre 2006, ha stabilito che l'inclusione dei fatti contestati nel codice disciplinare precedentemente affisso non è necessaria in occasione di un comportamento del lavoratore che consiste nella violazione di regole di convivenza civile, che impongono il reciproco rispetto e che sono radicate nella coscienza sociale.
I giudici della Suprema Corte hanno precisamente affermato che "il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore" (nel caso di specie era stato addebitato alla lavoratrice interessata - un'insegnante - di aver espresso nel corso di una riunione di collegio dei docenti aspre critiche alla struttura della quale era dipendente, ponendo in essere un comportamento denigratorio nei confronti del datore di lavoro, contestatole formalmente e poi sanzionato con il provvedimento espulsivo).



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