Inserita il 2008-09-15 - categoria Lavoro

Esiste una legge che permetta di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro al fine di completare gli studi?

Sì, esiste. Infatti, per garantire al lavoratore l'esercizio del diritto allo studio, l'articolo 5 della legge 53 del 2000 prevede per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati ? che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione ? la possibilità di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell?arco dell?intera vita lavorativa. Per ?congedo per la formazione? s?intende quello finalizzato al completamento della scuola dell?obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. L?art. 5 della legge 53/2000 precisa che, durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell?anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Spetta ai contratti collettivi prevedere le modalità di fruizione del congedo stesso, individuando le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinando le ipotesi di differimento o di diniego all?esercizio di tale facoltà e fissando i termini del preavviso, che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni. L?art. 6 della legge 53/2000 riconosce, inoltre, ai lavoratori occupati e non occupati, il diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l?arco della vita tramite la partecipazione a iniziative offerte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.



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