Inserita il 2008-10-16 - categoria Circolazione stradale

E' reato gareggiare in velocità con un'altra auto anche se i conducenti dei veicoli non si erano preventivamente accordati per l'effettuazione di una "gara"?

La Cassazione (sentenza n. 14463/2007) ha risposto affermativamente, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un'autovettura emesso dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un giovane automobilista per il reato di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.
Il ricorrente si era difeso sottolineando che "l'ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l'effettuazione di una gara; diversamente può parlarsi soltanto di una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro".
La Suprema Corte ha risposto che l'interpretazione proposta dal ricorrente "è smentita dalla semplice lettura della norma che descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare ("chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore") senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti". "E' dunque sufficiente - precisa la Cassazione - che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato".



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