Per i trasferimenti all'estero di cani e di gatti quale documentazione è necessaria?
Se ci si reca all'estero col proprio animale, prima di partire sarebbe buona norma raccogliere tutte le informazioni possibili circa le norme sanitarie richieste (es. vaccinazioni) dal Paese che s'intende visitare; infatti gli obblighi sanitari per il cane o per il gatto variano da Stato a Stato. E' necessario, dunque, informarsi direttamente al Servizio sanitario o al Consolato.
Rilevante novità riguarda i trasferimenti degli animali da compagnia all'interno degli Stati dell'Unione Europea. Infatti, dal 1° ottobre 2004 è operativo il regolamento CE n. 998 del 2003 che ha introdotto l'obbligo, a carico dei proprietari di cani, gatti e furetti, di avere il passaporto europeo (rilasciato dai veterinari delle Aziende sanitarie locali e da rinnovare ogni 5 anni) per spostarsi al di fuori dei confini nazionali, ma all'interno dell'Unione Europea. Il provvedimento riguarda quattordici milioni di cani e di gatti e qualche migliaio di furetti e di fatto sancisce l'obbligo di un documento identificativo per questi animali da compagnia. Nel documento devono essere indicati: razza, nome, sesso, data di nascita, peso, altezza al garrese, colore del manto; facoltativa è la foto. Il passaporto deve contenere inoltre la certificazione di tutte le vaccinazioni effettuate (es. antirabbica; nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi).
Sulla prima pagina del documento deve essere indicato obbligatoriamente il numero (a nove cifre) di identificazione dell'animale. Tale numero corrisponde a quello del tatuaggio o del microchip inserito nel corpo dell'animale, obbligatorio già dal 1° gennaio 2005 per gli animali di recente acquisto.